Ricorso straordinario inammissibile per incompatibilità con il rito PNRR accelerato (TAR Toscana n. 284 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è esperibile avverso le controversie in materia di interventi finanziati con le risorse del PNRR, per le quali l’art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla legge n. 108/2022, delinea un rito speciale accelerato. La struttura e la durata del rimedio giustiziale sono incompatibili con la scansione processuale e i termini ridotti che l’rito PNRR impone. L’inammissibilità del ricorso straordinario si riflette sul giudizio trasposto avanti al giudice amministrativo, che deve dichiararlo inammissibile per derivazione, non operando alcuna sanatoria del vizio originario. La trasposizione, pur esprimendo il rapporto di complementarietà tra tutela giustiziale e giurisdizionale, non sana l’originaria inesperibilità del rimedio.

Il Fatto

La società gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti presentava istanza di autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 per un impianto di recupero di rifiuti tessili e di prodotti assorbenti per l’igiene della persona, ammesso a finanziamento PNRR. La Regione chiudeva la verifica di assoggettabilità a VIA escludendo il progetto, con prescrizioni. Il Comune limitrofo impugnava quel provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato; un cointeressato proponeva opposizione, chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale, e il ricorso veniva riassunto avanti al TAR.

Nel frattempo la Regione rilasciava l’autorizzazione unica e il SUAP comunale il provvedimento conclusivo. Il Comune impugnava anche tali atti, con ricorso e motivi aggiunti. La società proponeva a sua volta ricorso straordinario avverso la delibera comunale di riperimetrazione del centro abitato, con successiva trasposizione. I tre giudizi venivano riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il ricorso trasposto proveniente dalla sede giustiziale, che riveste carattere pregiudiziale, avendo ad oggetto la valutazione di non assoggettabilità a VIA dell’intervento. Ritiene di condividere l’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario sollevata dalle resistenti.

La controversia rientra nell’ambito oggettivo dell’art. 12-bis d.l. n. 68/2022: è pacifico che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa relativa a un intervento finanziato, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. Per tali controversie, sia il Consiglio di Stato in sede consultiva sia il giudice amministrativo hanno riconosciuto l’impraticabilità del ricorso straordinario, per incompatibilità con la natura accelerata del rito, configurato sul modello degli artt. 119 e 120 c.p.a. e volto a garantire la stabilità delle determinazioni amministrative e la rapida realizzazione degli interventi.

Il Collegio richiama la trasposizione del ricorso straordinario avanti al giudice amministrativo quale espressione di un sistema comunicante e integrato di tutela. Da ciò deriva che il giudice investito del ricorso trasposto è tenuto a verificare la ritualità e l’ammissibilità del rimedio originariamente prescelto. L’inammissibilità del ricorso straordinario non viene sanata dalla trasposizione: il vizio originario si riflette sul giudizio trasposto, che deve essere dichiarato inammissibile per derivazione.

Assorbente tale rilievo, il Collegio prescinde dall’esame delle ulteriori eccezioni, incluse quelle sulla legittimità della trasposizione e sulla carenza di contraddittorio. Con riferimento al ricorso avverso l’autorizzazione unica, la censura concernente i termini procedimentali è infondata: i termini dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 hanno natura ordinatoria e non perentoria, come desumibile dal potere sostitutivo previsto dal comma 10, sicché il loro superamento non incide sulla validità del provvedimento finale. La dilatazione temporale è dipesa dalla necessità di acquisire chiarimenti tecnici e valutare le osservazioni, senza alcuna decadenza del potere di provvedere.

Quanto agli altri motivi, il Collegio esclude che l’impianto ricada nell’Allegato VIII, parte II, d.lgs. n. 152/2006: la soglia di 75 Mg/giorno si riferisce alla capacità effettiva di trattamento e non allo stoccaggio in messa in riserva (R13), fase preparatoria che non modifica la natura del rifiuto. Le modifiche progettuali sono qualificate come naturale evoluzione del progetto, finalizzate al recepimento delle prescrizioni di VIA e non integranti modifica sostanziale ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 152/2006. Il ricorso avverso la delibera di riperimetrazione del centro abitato è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno il presupposto normativo del criterio escludente della distanza, sostituito nel nuovo Piano regionale da un criterio meramente preferenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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