Annullata la DGR Lombardia 2023 per il mancato finanziamento della didattica universitaria (TAR Lombardia n. 4094 dell’11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera che ripartisce i fondi per le funzioni non tariffate facendo mera applicazione dei criteri di una precedente delibera programmatica annullata in sede giurisdizionale è illegittima per carenza di presupposto e difetto assoluto di motivazione. Il richiamo per relationem a un provvedimento annullato fonda il nuovo atto su un presupposto inesistente, non rispecchiando il requisito motivazionale richiesto dall’art. 3 l. n. 241/1990. La Regione, nel rieditare il potere, conserva discrezionalità sulla scelta di sopprimere o mantenere la funzione, ma deve specificamente motivare in ordine all’an e al quomodo del sacrificio delle strutture che versano in posizione di legittimo affidamento e che non possono accedere al regime delle maggiorazioni tariffarie, assicurando, in linea con il principio di proporzionalità, una tutela adeguata.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria accreditata e convenzionata con la Facoltà di Medicina, ha impugnato la DGR lombarda che ha determinato per l’anno 2023 la remunerazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite, nella parte in cui non riconosceva la “Didattica Universitaria” tra le funzioni finanziabili. La delibera faceva applicazione dei criteri fissati dalla DGR del 2019, che aveva espunto tale funzione, nonostante quest’ultima fosse stata annullata dal Consiglio di Stato nel 2021. La Regione ha chiesto il rinvio dell’udienza in attesa dell’esito di un appello pendente avverso pronunce favorevoli alla struttura per annualità precedenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, rilevando che ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda deve fondarsi su situazioni eccezionali, non ravvisabili nella fattispecie. Ha altresì escluso la sospensione facoltativa del processo ai sensi dell’art. 337 c.p.c., difettando la prospettazione di elementi idonei a rendere plausibile la controvertibilità della decisione presupposta.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato contenzioso tra le parti, caratterizzato da plurime pronunce che hanno annullato o dichiarato nulli i provvedimenti regionali di espunzione della didattica universitaria dalle funzioni non tariffate. In particolare, il Consiglio di Stato aveva sancito che la soppressione non poteva giustificarsi per la mera presenza del canale alternativo di finanziamento delle maggiorazioni tariffarie, il cui accesso è subordinato a requisiti che alcune strutture non possono soddisfare.

La sentenza ha accolto i motivi di ricorso sostanzialmente riconducibili al difetto di presupposto e alla carenza di motivazione. La delibera impugnata, adottata nel 2024, faceva applicazione dei criteri di una delibera del 2019 già annullata, fondandosi così su un presupposto inefficace e illegittimo. Il richiamo per relationem a un provvedimento annullato determina un caso di difetto assoluto di motivazione, imponendo all’amministrazione di rideterminare i criteri tramite una rinnovata motivazione rispettosa dell’effetto conformativo del giudicato.

Il Collegio ha esteso all’annualità 2023 le considerazioni già svolte per le annualità precedenti, rilevando che la Regione non ha motivato sulle ragioni del sacrificio imposto alle strutture prive dei requisiti per le maggiorazioni tariffarie, né ha considerato la loro peculiare posizione di affidamento. Ha, inoltre, valorizzato l’intervento del legislatore regionale che, con la l.r. n. 19/2025, ha eliminato il requisito del rapporto di lavoro dipendente, dando atto delle criticità del sistema.

La pronuncia ha concluso per l’annullamento della delibera, specificando l’effetto conformativo: l’esito della riedizione del potere è libero, ma in caso di conferma della soppressione la Regione dovrà motivare sul perché del sacrificio e sul come della transizione, assicurando misure adeguate alle strutture che hanno svolto attività didattica nell’incertezza della sorte del finanziamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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