La verifica dei requisiti dei commissari universitari può seguire il sorteggio (TAR Lombardia n. 4088 dell’11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di chiamata dei professori universitari ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, il Regolamento di Ateneo che disciplini la composizione della commissione giudicatrice mediante formazione di una rosa di nominativi e successivo sorteggio non impone che la verifica dei requisiti dei componenti la rosa sia effettuata temporalmente prima dell’approvazione della lista da parte del Consiglio di Dipartimento. Gli atti di indirizzo del MIUR e le delibere ANAC sulla composizione delle commissioni hanno natura raccomandatoria e non prescrittiva, sicché la loro violazione non determina l’illegittimità della procedura. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve essere condotta con riferimento al settore scientifico-disciplinare concretamente interessato e non al solo gruppo scientifico-disciplinare. Il giudizio tecnico-discrezionale della commissione è censurabile solo per palese inattendibilità, non essendo richiesta la predeterminazione di un peso specifico per ciascun criterio di valutazione.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha indetto una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare ECON-06/A – Economia Aziendale. La commissione giudicatrice, composta da professori esterni sorteggiati da una rosa approvata dal Consiglio di Dipartimento, ha individuato all’unanimità la candidata ritenuta comparativamente più meritevole.

La candidata non risultata vincitrice ha impugnato gli atti della selezione, contestando le modalità di designazione dei commissari, la mancata verifica preventiva dei loro requisiti, la genericità dei criteri di valutazione, la mancata comparazione tra i candidati e l’attribuzione delle proprie pubblicazioni al settore scientifico dell’Organizzazione aziendale anziché a quello dell’Economia aziendale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi concernenti la composizione della commissione. Ha rilevato che il Regolamento di Ateneo, nel disciplinare la formazione della rosa dei professori esterni e il successivo sorteggio, non prescrive che la verifica dei requisiti dei candidati commissari avvenga prima dell’approvazione della lista. La verifica successiva risponde a una logica di semplificazione, evitando di estendere l’accertamento a soggetti che non saranno estratti.

Quanto alla dedotta violazione degli atti di indirizzo ministeriali e delle delibere ANAC, la giurisprudenza richiamata ha chiarito che tali misure hanno natura raccomandatoria e non immediatamente prescrittiva. La loro adozione è rimessa alla responsabilità delle singole amministrazioni, che possono declinarle secondo il proprio contesto organizzativo. Il sistema del sorteggio tra rosa di nominativi doppia rispetto ai commissari effettivi non integra alcuna violazione, tanto più nel caso di specie in cui tutti i componenti risultavano esterni e sorteggiati.

In relazione alla censura sulla mancata valutazione comparativa, la sentenza ha precisato che il giudizio finale costituisce la sintesi delle valutazioni analitiche espresse sui singoli candidati e non richiede una comparazione puntuale per ciascun titolo. È sufficiente che il giudizio complessivo non risulti incoerente o illogico rispetto alle valutazioni delle singole voci.

Il Collegio ha poi chiarito che la congruenza delle pubblicazioni deve essere verificata con riferimento al settore scientifico-disciplinare della procedura, che costituisce un’articolazione specialistica interna al gruppo scientifico-disciplinare. La commissione ha correttamente distinto i due ambiti scientifici, valutando le pubblicazioni della ricorrente come prevalentemente afferenti all’Organizzazione aziendale e quindi non congruenti con il settore dell’Economia aziendale, come confermato anche dalla declaratoria dell’attività didattica e scientifica prevista dal bando.

Da ultimo, la sentenza ha ribadito il consolidato principio per cui i giudizi delle commissioni dei concorsi universitari, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono censurabili solo per palese inattendibilità, travisamento dei fatti o manifesta illogicità. La mancata predeterminazione di un peso specifico per ciascun criterio non costituisce un vizio, non essendo prevista da alcuna disposizione della legge n. 240/2010.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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