Prescrizioni di bonifica e sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche (TAR Lombardia n. 4086 dell’11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione di un nuovo provvedimento che, all’esito di una rinnovata istruttoria, modifichi le prescrizioni di un atto già impugnato, costituisce nuovo esercizio del potere e determina l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente sull’impugnazione del nuovo atto. In materia di bonifica di siti contaminati, l’autorità amministrativa dispone di un’amplissima discrezionalità tecnica nell’individuare le soluzioni applicabili, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di risultati abnormi o manifestamente illogici. Le prescrizioni imposte dagli enti tecnici all’approvazione del progetto operativo di bonifica, ispirate al principio di precauzione, sono legittime ove risultino adeguatamente istruite, motivate e proporzionate, anche quando il rischio per l’ambiente o la salute non sia ancora pienamente accertato sul piano scientifico.
Il Fatto
La società ricorrente, individuata quale responsabile della potenziale contaminazione di un’area qualificata come Sito di Interesse Regionale, aveva presentato il Progetto Operativo di Bonifica (POB), prevedendo una fase di test pilota per la componente volatile e per la falda, seguita dall’operatività full scale. La Regione aveva approvato il progetto recependo le prescrizioni formulate da ATS e ARPA, concernenti il mantenimento attivo degli impianti di estrazione dei vapori dal suolo, l’intercettazione dei fronti di iniezione da parte della barriera idraulica e le modalità di verifica degli obiettivi di bonifica al punto di conformità.
Avverso tali prescrizioni la società aveva proposto ricorso, deducendo violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché difetto di istruttoria e motivazione. Successivamente, la Regione aveva adottato un nuovo decreto che, a seguito di un tavolo tecnico e delle controdeduzioni degli enti, aveva parzialmente sostituito le prescrizioni originarie. La società aveva quindi esteso l’impugnazione anche al nuovo provvedimento con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha, in primo luogo, accolto l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo. Il decreto del 17/06/2024, modificando le prescrizioni oggetto di impugnazione all’esito di una rinnovata istruttoria, ha costituito un nuovo esercizio del potere e non un atto meramente confermativo. L’interesse della ricorrente si è pertanto trasferito dall’annullamento dell’atto originario a quello del nuovo provvedimento: l’eventuale accoglimento del ricorso avverso il primo atto non produrrebbe alcun giovamento, essendo l’assetto di interessi ormai disciplinato dal secondo provvedimento.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto di soprassedere all’esame dell’eccezione di improcedibilità, preferendo respingere il ricorso nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida. Ciò in considerazione della pendenza dei termini di impugnazione del sopravvenuto nulla osta regionale, che aveva ulteriormente rimodulato le prescrizioni relative alla barriera idraulica e agli obiettivi di bonifica.
Nel merito, le censure sono state giudicate infondate. Le prescrizioni contestate risultano adottate all’esito di un adeguato approfondimento istruttorio, condotto con la partecipazione della diretta interessata e degli interlocutori istituzionali, e pienamente rispondenti al principio di precauzione, che legittima l’autorità ad adottare misure di tutela anche in presenza di rischi non ancora pienamente accertati sul piano tecnico-scientifico. Le valutazioni degli enti tecnici, concernenti la possibile formazione di sottoprodotti volatili e di prodotti di degradazione dei composti clorurati, sono coerenti con l’esigenza di evitare rischi per la salute dei recettori dell’area.
Il Collegio ha infine rammentato che, in materia di inquinamento ambientale, l’autorità amministrativa dispone di una discrezionalità molto ampia nell’individuare le soluzioni applicabili, sindacabile solo in caso di risultati abnormi o manifestamente illogici. Le doglianze della ricorrente, volte in gran parte a ottenere un sindacato sostitutivo sul merito delle valutazioni tecniche, sono state pertanto dichiarate inammissibili oltre che infondate. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile, i motivi aggiunti respinti, con spese compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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