Il termine dilatorio di 120 giorni per l’ottemperanza non è condizione di ammissibilità ma di procedibilità (TAR Lazio n. 11365 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/97, non costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, bensì una condizione di procedibilità. Ne consegue che il ricorso notificato prima della scadenza del termine può essere egualmente deciso qualora la condizione di procedibilità si perfezioni nel corso del giudizio. L’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la sua notifica all’amministrazione debitrice, in forma idonea anche dopo l’eliminazione della formula esecutiva ai sensi del modificato art. 475 cod. proc. civ., integrano i presupposti per l’accoglimento della domanda e per la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
I ricorrenti, risultati creditori del Ministero della Difesa in forza di una sentenza del Tribunale ordinario di Roma pubblicata nell’aprile 2025, chiedevano al TAR l’ottemperanza del provvedimento. La sentenza di merito aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di somme rilevanti, oltre interessi e spese. Dopo la certificazione del passaggio in giudicato e la notifica di una diffida e messa in mora, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. I ricorrenti adivano quindi il giudice amministrativo, lamentando la persistente inottemperanza dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione, rilevando che il ricorso era stato notificato nell’aprile 2026, ossia in una data in cui il termine dilatorio di 120 giorni dalla messa in mora non era ancora interamente decorso. Tale circostanza, ad avviso del TAR, non risultava tuttavia ostativa alla decisione nel merito.
La Sezione ha chiarito che il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96 non integra una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, ma una mera condizione di procedibilità. In applicazione di tale principio, il ricorso proposto prima della scadenza può essere deciso se la condizione intervenga successivamente, nel corso del giudizio. Nella specie, l’inutile decorso dei 120 giorni si era completato dopo la proposizione del ricorso, rendendo la domanda pienamente procedibile.
Nel merito, il Tribunale ha accertato la persistente inadempienza del Ministero, la cui costituzione in giudizio era avvenuta senza sollevare eccezioni. Il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notifica all’ente debitore, avvenuta in forma idonea anche alla luce dell’avvenuta eliminazione dell’apposizione della formula esecutiva, hanno indotto il Collegio ad accogliere il ricorso e a ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine di 40 giorni.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda agli atti necessari entro un ulteriore termine di 40 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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