Ottemperanza del giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2607 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Accertati tali presupposti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice ordina all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni, con interessi al tasso di legge. Decorso inutilmente tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, nominato nel Prefetto della Provincia, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La curatela di un fallimento ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. V Civile, che aveva condannato il consorzio resistente al pagamento di una somma di denaro oltre interessi legali dal 2 febbraio 2007 e spese di lite. Il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla documentazione versata in atti.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato, deducendo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notifica del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da apposita attestazione acquisita al fascicolo. Sotto il secondo, è provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che decorre dalla notifica del titolo esecutivo.
Accertati tali requisiti, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo, comprensivo degli interessi al tasso di legge.
Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha previsto l’intervento in via sostitutiva del commissario ad acta, individuato nel Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni e su sollecitazione della parte interessata. Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Quanto al compenso, il Tribunale ha stabilito che sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, richiamando l’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, l’art. 8 della legge n. 417/1978 e la circolare ministeriale ivi citata, e l’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Il commissario è infine tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite, liquidate in applicazione delle tabelle ministeriali e tenuto conto del valore e della materia, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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