Revoca del permesso di soggiorno di lunga durata per condanne penali e prevalenza della pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 906 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lunga durata, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, deve essere congruamente motivato in ordine alla pericolosità sociale dell’istante desunta da condanne penali. In sede cautelare, la valutazione di prevalenza della pericolosità sociale sul radicamento familiare e lavorativo dello straniero nel territorio nazionale non è viziata da manifesta illogicità, ove l’amministrazione abbia espresso considerato gli elementi a favore e contro il provvedimento espulsivo. L’eventuale indicazione, nel provvedimento di revoca, della facoltà di richiedere un titolo di soggiorno a diverso titolo non elide il presupposto della pericolosità sociale ma attenua le conseguenze del provvedimento, escludendo l’effetto di allontanamento dal territorio nazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino tunisino, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva rigettato l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lunga durata UE e disposto la revoca del titolo già posseduto. Il provvedimento era stato adottato in ragione di plurime condanne penali per il delitto di detenzione illecita di stupefacenti. La difesa dello straniero lamentava la mancata valorizzazione dei legami familiari, evidenziando la stabilità lavorativa, l’ingresso in Italia da lungo tempo mediante ricongiungimento familiare e la presenza di un autonomo nucleo familiare nel territorio nazionale. Il ricorrente chiedeva pertanto la sospensione del provvedimento impugnato in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il provvedimento impugnato congruamente motivato con riferimento al grave allarme sociale derivato dai fatti penalmente rilevanti commessi dal cittadino straniero. La circostanza, evidenziata dall’amministrazione, di essere stato trovato in possesso di oltre 53 chilogrammi di hashish già suddivisi in panetti presso la propria abitazione è stata considerata espressiva del mancato ravvedimento dello straniero, elemento questo che rafforza il giudizio di pericolosità sociale.
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione ha esplicitamente considerato la pericolosità come prevalente rispetto al pur solido e risalente radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Tale valutazione è stata compiuta in modo approfondito e non è risultata viziata da manifesta illogicità, non sussistendo pertanto i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare.
Da ultimo, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il provvedimento di revoca abbia evidenziato al richiedente la facoltà di chiedere un permesso di soggiorno a diverso titolo, con ciò impegnando l’amministrazione a garantire comunque la presenza in Italia, seppure con diverso status, del cittadino straniero in ragione delle necessità familiari prospettate. Tale elemento ha ulteriormente attenuato la portata lesiva del provvedimento, contribuendo a escludere la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare. La domanda è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese di fase.
Nota della Redazione
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