Accesso agli atti e tardivo esitamento: cessazione della materia e spese (TAR Campania n. 3066 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’accesso agli atti, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente alla decisione. La condanna alle spese di lite va pronunciata secondo il criterio della soccombenza virtuale, che impone di porre le spese a carico dell’amministrazione che ha esitato tardivamente la domanda di accesso. Il criterio consente di tener conto anche dell’eventuale incompletezza formale iniziale dell’istanza, ai fini della liquidazione.
Il Fatto
Una società attiva nell’organizzazione di spettacoli dal vivo riceveva, in data 21 ottobre 2025, tre verbali di accertamento di illecito amministrativo emessi dal servizio di polizia locale del Comune di Napoli, per presunta violazione delle prescrizioni in materia di impatto acustico in occasione di alcuni concerti tenutisi presso un impianto sportivo cittadino. Nei verbali erano richiamate relazioni dell’ARPAC che avrebbero accertato il superamento dei limiti acustici.
Ritenendo di non essere il soggetto legittimato passivamente, la società chiedeva l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, senza ottenere riscontro. Con istanza del 30 ottobre 2025 chiedeva quindi di accedere alle relazioni richiamate e a ogni altro atto inerente alla contestazione. Non avendo ricevuto alcun riscontro, proponeva ricorso per l’annullamento del silenzio-rifiuto e per la condanna del Comune all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Comune si costituiva eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso per una presunta irregolarità formale dell’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante senza allegare il documento di identità. Nel merito, deduceva l’infondatezza del gravame. La ricorrente replicava evidenziando che il documento era stato inviato in data 3 marzo 2026.
Nel corso del giudizio la ricorrente rappresentava che solo in data 5 maggio 2026 aveva avuto accesso a tutta la documentazione richiesta. Per tale ragione dichiarava cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Il Collegio, preso atto di quanto rappresentato, dichiara la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio in questi termini non preclude la pronuncia sulle spese, che il Tribunale liquida secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando cioè quale sarebbe stato l’esito del giudizio in assenza della sopravvenuta ostensione.
Sotto questo profilo, il Collegio ritiene che le spese debbano essere poste a carico del Comune di Napoli, che ha esitato con ritardo la domanda di accesso. Determinante, nella valutazione sulla soccombenza virtuale, è il comportamento dell’amministrazione, rimasta inerte di fronte all’istanza della società.
Nella liquidazione dell’importo il Tribunale tiene conto sia della semplicità della controversia sia del fatto che l’istanza iniziale era formalmente incompleta, non recando il documento d’identità dell’istante. Le spese sono liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
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Nota della Redazione
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