La completa esecuzione dell’ordinanza di demolizione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 3844 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale esecuzione dell’ordinanza di demolizione impugnata determina il venir meno dell’interesse originariamente azionato dal ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non esclude la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ove la sua condotta processuale – caratterizzata dalla proposizione di un ricorso sostanzialmente privo di contestazioni effettive e dalla rinuncia alla domanda cautelare – e la circostanza che l’esecuzione sia avvenuta solo in minima parte ad opera sua giustifichino la soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un compendio immobiliare, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 160 del d.lgs. n. 42/2004, la rimozione e demolizione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo. Nelle more del giudizio, la struttura ad uso cucina veniva rimossa dalla stessa ricorrente, mentre la tettoia/serra e il locale ad uso servizi igienici risultavano ripristinati su iniziativa del controinteressato, comproprietario del bene. Il Comune depositava documentazione fotografica attestante l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, circostanza confermata anche dal controinteressato.
La ricorrente, con dichiarazione del 24 giugno 2026, manifestava il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo l’estinzione del giudizio. Il controinteressato eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, avendo la ricorrente sostanzialmente riconosciuto l’abusività delle opere; nel merito, ne deduceva l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame del merito del ricorso, valorizzando le sopravvenienze intervenute dopo la sua introduzione. In particolare, ha rilevato che la spontanea ottemperanza all’ordinanza di demolizione, documentata dal Comune e confermata dal controinteressato, aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. La dichiarazione della ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse è stata assunta come ulteriore conferma del venir meno della necessità di una pronuncia nel merito.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina i casi di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha valorizzato la complessiva condotta processuale della ricorrente, la quale aveva proposto il ricorso pur riconoscendo sostanzialmente l’abusività delle opere contestate, omettendo contestazioni in ordine alla struttura ad uso cucina e ammettendo l’utilizzo non meramente temporaneo della tettoia/serra. Ha inoltre rilevato che l’esecuzione dell’ordinanza era avvenuta solo in minima parte ad opera della ricorrente, essendo le altre opere state ripristinate su iniziativa del controinteressato. Tali circostanze hanno giustificato la condanna alla rifusione delle spese in favore del Comune resistente e del controinteressato.
Nota della Redazione
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