Il parere paesaggistico della Soprintendenza non è vincolato alle scelte del PGT (TAR Lombardia n. 1154 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza previsto dall’art. 16, comma 3, legge n. 1150/1942 deve essere acquisito anche in relazione ai piani attuativi comunali che interessino aree soggette alla tutela delle bellezze naturali, non contenendo la legge regionale n. 12/2005 una disciplina esaustiva che consenta di derogare alla legge urbanistica statale. La tutela paesaggistica non è ancillare alla pianificazione urbanistica: i due poteri perseguono interessi pubblici distinti e mantengono autonoma configurazione. L’attribuzione di capacità edificatoria a un’area vincolata non impone alla Soprintendenza di consentire l’edificazione, potendo il suo giudizio investire anche l’an e non solo il quomodo dell’intervento. Il giudizio di compatibilità paesaggistica costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare individuato dal PGT comunale quale Ambito di Trasformazione n. 13 e chiedeva l’approvazione di un piano attuativo comprendente dodici edifici residenziali e una struttura alberghiera con fronte continuo di ottanta metri.

La Commissione comunale per il paesaggio esprimeva forti perplessità sul progetto, rilevando il considerevole consumo di suolo e le volumetrie fuori scala. La Soprintendenza, con nota del 19 dicembre 2018, rendeva parere contrario ex art. 16 legge n. 1150/1942, richiamando l’alta sensibilità paesistica del luogo e il rischio di compromissione delle relazioni visive consolidate. La società impugnava entrambi i pareri davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, è intervenuta una nuova proposta progettuale del 2019 e un nuovo parere negativo, annullato con precedente sentenza, con conseguente improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse. Tuttavia, in presenza della riserva di domanda risarcitoria e in ossequio al dictum dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, il Tribunale esamina comunque la domanda di accertamento dell’illegittimità.

Il primo motivo è infondato. Pur non essendo il parere espressamente previsto dall’art. 14 della legge regionale n. 12/2005, esso doveva essere acquisito perché l’area è assoggettata alla tutela della legge n. 1497/1939, con applicazione dell’art. 16, comma 3, legge n. 1150/1942 in virtù del principio di autocompletamento dell’ordinamento.

Il secondo e il terzo motivo sono disattesi. La valutazione di compatibilità paesaggistica e quella urbanistica sono differenti e non sovrapponibili: il PGT valuta l’edificabilità sotto il profilo urbanistico, mentre la Soprintendenza integra tale valutazione sotto il profilo strettamente paesaggistico. Non è quindi viziante che un intervento risulti conforme al piano ma incompatibile con la tutela del paesaggio. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la tutela paesaggistica non è ancillare alla pianificazione urbanistica e la capacità edificatoria attribuita dal Comune non garantisce automaticamente la fruibilità della volumetria.

Nessuna inedificabilità assoluta emerge dai pareri, poiché il progetto ridotto del 2019 avrebbe potuto risultare compatibile. Quanto al merito, la valutazione integra discrezionalità tecnica sindacabile solo per vizi sintomatici, nella specie non ravvisabili attese le dimensioni dell’intervento e la sufficienza dell’istruttoria. Il quarto motivo è infine respinto per carenza di norme che impongano alla Soprintendenza di indicare prescrizioni di adeguamento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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