Responsabilità del proprietario per abbandono rifiuti e onere probatorio della PA (Cons. Stato n. 5646 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 consente di indirizzare l’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti al proprietario dell’area soltanto quando l’Amministrazione dimostri, con istruttoria completa ed esauriente motivazione, che questi ha tenuto una condotta dolosa o colposa di agevolazione degli autori materiali dell’abbandono. Non basta la mera inerzia né la titolarità dominicale: occorre provare la prevedibilità dell’evento e la violazione rimproverabile di una regola cautelare, cioè una consapevole inattività. L’omessa recinzione del fondo non integra di per sé colpa, essendo la recinzione mera facoltà del proprietario ex art. 841 c.c.. Il giudice può riqualificare come azione di nullità per violazione del giudicato la domanda formalmente proposta come annullamento, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Fatto
Alcuni proprietari di terreni nel Comune di Pescara impugnavano davanti al TAR Abruzzo due ordinanze sindacali del 2024 con cui era stata loro imposta la rimozione dei rifiuti, l’ispezione dell’area e l’adozione di misure di custodia. I ricorrenti deducevano l’illegittimità e la nullità dei provvedimenti per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo TAR n. 361/2023, che aveva annullato una precedente ordinanza relativa alle stesse aree.
Il TAR accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità delle ordinanze per violazione del giudicato. Il Comune proponeva appello, sostenendo la diversità della situazione di fatto e l’insussistenza di vincoli conformativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi. La proposizione congiunta dell’azione di ottemperanza e dell’azione impugnatoria non è inammissibile quando riguardi le stesse parti, i medesimi atti e il medesimo interesse sostanziale. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 2/2013, il Consiglio di Stato conferma che il giudice di primo grado ha correttamente riqualificato la domanda come azione di nullità, in applicazione del principio iura novit curia, senza alterare il petitum sostanziale.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006. L’ordinanza di sgombero deve essere indirizzata all’effettivo responsabile e solo eventualmente al proprietario, il quale risponde se ha posto in essere una condotta omissiva o commissiva a titolo di dolo o colpa. L’Amministrazione non può sottrarsi all’onere probatorio individuando il destinatario sulla base delle mere risultanze catastali.
La colpa presuppone la prevedibilità dell’evento e una consapevole inattività verso l’altrui condotta illecita. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 1879/2026 e la giurisprudenza sulla necessità di provare l’agevolazione colposa. Esclude che l’omessa recinzione integri di per sé colpa, essendo mera facoltà ex art. 841 c.c.
Il TAR ha correttamente valorizzato la sentenza penale n. 1455/2023, dalla quale emerge il collegamento tra gli occupanti abusivi e l’abbandono dei rifiuti. L’Amministrazione, invece, si è limitata a imputare ai proprietari una responsabilità formale, senza accertare l’inesigibilità della prestazione, stante l’occupazione stabile dell’area e l’impossibilità di accedervi in sicurezza.
Infondata è infine la censura sull’uso della sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.: la scelta del tipo di pronuncia non è motivo di appello, potendo censurarsi solo la motivazione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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