Multe quote latte: il giudice dispone accertamenti sulla definizione transattiva ex art. 10-ter l. n. 103/2023 (TAR Lombardia n. 3764 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero del prelievo supplementare latte, laddove il produttore abbia presentato istanza di definizione transattiva delle posizioni debitorie pendenti ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023, il giudice amministrativo — prima di pronunciarsi nel merito sulle censure concernenti la quantificazione del ruolo e l’operatività delle compensazioni di cui all’art. 8-ter della legge n. 33/2009 — può disporre un incombente istruttorio, onerando la parte più diligente di relazionare circa l’esito di tale istanza, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione delle procedure di riscossione e di recupero dei debiti. L’ordinanza che dispone siffatto accertamento ha natura interlocutoria e non definisce il giudizio, che prosegue dinanzi al medesimo collegio.
Il Fatto
La ricorrente, produttrice agricola, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia un’intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa al prelievo supplementare per le annate indicate nel ruolo, emesso da AGEA. Con il ricorso sono stati gravati altresì il provvedimento di aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti, le comunicazioni concernenti le “multe quote latte”, le cartelle esattoriali aprentesi ed ogni atto presupposto o conseguente.
La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 8-ter e 8-quinquies della legge n. 33/2009, nonché dei principi in materia di motivazione e partecipazione procedimentale, lamentando l’impossibilità di ricostruire la determinazione dell’ammontare iscritto a ruolo — pari a complessivi € 218.581,38 — e la mancata verifica dell’operatività delle compensazioni effettuate con le somme PAC dovute ai produttori. Si è costituita l’Amministrazione resistente per contrastare il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esito dell’udienza pubblica del 14 luglio 2026, ha rilevato che la ricorrente ha dichiarato — con memoria depositata il 12 giugno 2026 — di aver presentato istanza per la definizione in via transattiva delle posizioni debitorie pendenti, ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023.
Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire elementi circa l’esito di tale istanza, consentendo all’Organismo di composizione istituito presso il MASAF di prendere posizione in ordine alla richiesta di sospensione delle procedure di riscossione e di recupero dei debiti, nonché allo svincolo delle somme oggetto di pignoramento e al pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione.
A tal fine, il Collegio ha posto a carico della parte più diligente l’onere di relazionare il Tribunale sull’esito dell’istanza transattiva, fissando il termine per il riscontro al 25 ottobre 2026 e rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 19 novembre 2026.
L’ordinanza ha natura squisitamente interlocutoria, non essendo stata pronunciata alcuna decisione sulle censure di merito prospettate dalla ricorrente, che restano integralmente riservate alla successiva fase del giudizio.
Nota della Redazione
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