Ottemperanza al giudicato per la Carta del docente: il termine di 120 giorni è condizione per l’azione di esecuzione (TAR Lombardia n. 3763 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo. L’entità delle somme richieste dal creditore, come calcolata in ricorso, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, quanto al capitale residuo e agli interessi, dovendosi verificare l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. L’azione per il recupero coattivo di somme di danaro nei confronti dell’Amministrazione dello Stato è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Fatto
A seguito del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente la somma complessiva di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 tramite l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento.
La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo al TAR di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere la somma, nonché di nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e che essa non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha poi precisato la natura del giudizio, affermando che la cognizione del giudice dell’ottemperanza non è volta ad accertare il diritto di credito, ma a consentire il soddisfacimento di un diritto già cristallizzato nel titolo esecutivo. In questo quadro, i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, se non nei limiti delle norme civilistiche in tema di anatocismo e di decorrenza.
Sul piano procedurale, il TAR ha verificato che, nel caso di specie, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro prima dell’avvio dell’azione esecutiva.
Il giudice ha, infine, dichiarato l’inottemperanza, assegnato all’Amministrazione il termine di novanta giorni per provvedere al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo e, per il caso di inutile decorso, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 per compensi, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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