Procura alle liti generica su foglio separato: inammissibilità del ricorso in ottemperanza (TAR Lombardia n. 3739 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità della procura alle liti, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. quando la procura speciale, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e recante sottoscrizione autografa della parte, non indichi l’autorità giudiziaria adita, l’oggetto della controversia, le parti contendenti o gli altri elementi identificativi della stessa. La copia informatica della procura, notificata e depositata telematicamente unitamente al ricorso, non integra l’ipotesi di procura “apposta in calce” all’atto, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.M. 28 luglio 2021, atteso che la congiunzione fisica dei documenti non garantisce che la parte avesse contezza del contenuto dell’atto né dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso. La carenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile né ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né mediante remissione in termini per errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di deposito dell’Adunanza plenaria n. 11/2025.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato, in forza di contratti a termine stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per diversi anni scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza che ne accertava il diritto a fruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando l’Amministrazione a provvedere. Rimasta ineseguita la pronuncia, l’interessato proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’amministrazione si costituiva per resistere, e il ricorrente non compariva all’udienza in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando d’ufficio la genericità della procura alle liti. Il Collegio ha preliminarmente escluso l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., in quanto la questione era stata indicata nel verbale dell’udienza di trattazione e, in ogni caso, la mancata comparizione del difensore equivale a tacita rinuncia al contraddittorio, secondo la giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, V, 10 febbraio 2025, n. 1032.
Nel merito, la procura rilasciata su supporto cartaceo separato – priva dell’indicazione dell’autorità giudiziaria adita, del provvedimento da eseguire e della parte resistente – non soddisfa i requisiti della procura speciale richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. Il Collegio ha escluso che la copia informatica della procura, allegata alla PEC di notifica, possa valere come procura “in calce” al ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.M. 28 luglio 2021, non essendo garantita la contezza del contenuto dell’atto da parte del sottoscrivente.
Il TAR ha preferito non aderire all’orientamento più risalente che riteneva valida la procura digitalizzata allegata al ricorso telematico, ed ha invece fatto proprio il più rigoroso principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere quanto meno coeva alla elaborazione del ricorso e deve essere specifica. Con la conseguenza che la carenza non è sanabile, né ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., trattandosi di requisito di ammissibilità del ricorso, né con il beneficio dell’errore scusabile, non essendovi obiettiva incertezza normativa dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria.
Nota della Redazione
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