Ottemperanza per la carta docente: il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche se il titolo esecutivo è una sentenza del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3736 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto di un docente a tempo determinato a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione può essere eseguita dinanzi al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., in quanto la pronuncia è resa nei confronti di una pubblica amministrazione e ha ad oggetto un diritto avente natura pecuniaria. L’inerzia dell’Amministrazione, perdurante oltre il termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, legittima la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che provvede alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari.
Il Fatto
Una docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza che dichiarava il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. La stessa pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere.
Non avendo l’Amministrazione dato spontanea esecuzione alla sentenza, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, dopo aver verificato che l’Amministrazione non aveva contestato l’inadempimento e che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ha ritenuto il ricorso fondato.
Il Collegio ha accertato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, che disciplinano l’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario.
Il TAR ha quindi ribadito la fondatezza del ricorso, condannando l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Decorso infruttuosamente tale termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che dovrà essere investito direttamente dal creditore e provvedere entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato previsto per tale attività, in quanto rientrante nei compiti istituzionali del dirigente.
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Nota della Redazione
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