Cessazione della materia del contendere e onere di comprova dell’interesse residuo nella ottemperanza (TAR Lombardia n. 3724 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di più pronunce, la circostanza che l’amministrazione abbia dato esecuzione ad una sola di esse non è sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere per l’intero giudizio. Il ricorrente che dichiari l’intervenuta esecuzione deve comunque fornire informazioni sulla persistenza del proprio interesse con riferimento alle statuizioni non ancora eseguite. Il collegio, pertanto, dispone un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, assegnando un termine perentorio per la relativa comprova e rinviando la trattazione a successiva camera di consiglio.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudizio di ottemperanza instaurato dai ricorrenti avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Milano, la n. 4351/2024 e la n. 1217/2025. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato che l’amministrazione aveva nel frattempo dato esecuzione alla prima delle pronunce indicate, chiedendo pertanto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il collegio, pur prendendo atto della dichiarazione dei ricorrenti circa l’avvenuta esecuzione della sentenza n. 4351/2024, ha ritenuto di non poter definire immediatamente il giudizio. L’oggetto del ricorso, infatti, è duplice, concernendo l’ottemperanza a due distinti provvedimenti giurisdizionali. L’eventuale esecuzione di uno solo di essi non elide automaticamente l’interesse che sorregge l’azione con riferimento all’altro.

In tale prospettiva, il tribunale ha ravvisato l’esigenza di acquisire elementi integrativi, disponendo un incombente istruttorio a carico dei ricorrenti. È stato loro chiesto di fornire informazioni in ordine all’eventuale ottemperanza alla sentenza n. 1217/2025 e di chiarire se, con riferimento a tale specifico profilo, sussista ancora un interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.

La scelta del collegio risponde alla necessità di verificare la effettiva persistenza dell’interesse processuale, che rappresenta un presupposto indefettibile per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale istituto, infatti, postula che la sopravvenienza dedotta dalla parte abbia integralmente satisfatto la pretesa azionata, circostanza che nella specie non poteva dirsi dimostrata in relazione a entrambe le pronunce.

Il provvedimento, pertanto, si limita a disporre l’adempimento istruttorio, assegnando ai ricorrenti un termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, e rinvia la trattazione della controversia alla camera di consiglio del 25 settembre 2026. La decisione assume rilievo in quanto chiarisce che, nel giudizio di ottemperanza cumulativo, la verifica della cessazione della materia del contendere richiede un accertamento rigoroso e specifico, non potendo desumersi da una dichiarazione generica della parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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