Ottemperanza: cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione della sentenza (TAR Lombardia n. 3722 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione dell’istante di intervenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, non contestata dalla difesa erariale, determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, il giudice dichiara l’esito processuale senza scrutinare il merito del ricorso e regola le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese in favore del difensore che abbia reso dichiarazione di antistatarietà.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente rispetto a quanto statuito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 2398/2024. Nel corso del giudizio, la parte istante depositava una nota con la quale dichiarava che l’amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati. La difesa erariale non formulava osservazioni avverso tale dichiarazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di dover prescindere dallo scrutinio del ricorso, in ragione della dichiarazione dell’istante circa l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione. Tale circostanza, non contestata dalla difesa erariale, ha determinato la cessazione della materia del contendere, ex art. 35, primo comma, lett. c), cod. proc. amm..
La declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde dall’accertamento della fondatezza del ricorso, risultando assorbita ogni questione relativa al merito della pretesa. Il giudice ha quindi dato atto dell’esito processuale, senza procedere all’esame delle censure formulate dalla ricorrente.
Con riferimento al regime delle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, desumibile dall’esito complessivo della vicenda. L’amministrazione, avendo dato esecuzione alla sentenza solo nelle more del giudizio di ottemperanza, è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in misura forfettaria.
Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, che aveva reso dichiarazione di antistatarietà. Il Collegio ha infine disposto che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 85, nono comma, cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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