Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 877 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formato da una sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e la pretesa del creditore, se sorretta da idonea documentazione e non contrastata dall’Ente debitore, va accolta. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è solo quella di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolate dal creditore, per capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183/2010 e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, nella misura di 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata come titolo esecutivo.

L’Amministrazione non ha adempiuto e il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale riafferma però un principio centrale: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da qui la precisazione: l’entità delle somme richieste, così come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Per il capitale residuo e per gli interessi occorre verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarata l’inottemperanza del resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti richiamati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, senza compenso. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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