Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio ex legge n. 107/2015 (TAR Marche n. 830 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condanna l’Amministrazione al pagamento delle relative somme, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza. Il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’inottemperanza dell’Amministrazione, che si sia costituita solo formalmente senza opporre ragioni contrarie, legittima l’accoglimento del ricorso, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina sin d’ora del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece negato quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate per gli anni scolastici di riferimento, oltre alle spese di lite. Il provvedimento, regolarmente notificato, era passato in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo la declaratoria dell’inottemperanza e la condanna al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima dell’avvio del giudizio di ottemperanza. Superato tale vaglio, il ricorso è stato ritenuto fondato nel merito, non risultando eseguito il titolo giudiziale.
La circostanza che il Ministero si fosse costituito solo formalmente, senza opporre alcuna contestazione alla spettanza della pretesa, ha assunto rilievo decisivo: l’assenza di ragioni contrarie, unita al decorso del termine di legge, ha comportato l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte. All’adempimento è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
In funzione acceleratoria, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione, con l’obbligo di concludere l’incarico entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.
La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata invece rigettata, non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento dell’Amministrazione e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario ad acta. L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, richiamandosi al precedente del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 2025.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.