Notifica del titolo esecutivo alla P.A. e decorso del termine dilatorio (TAR Lombardia n. 3631 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. La notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice deve essere effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della sua sede legale, estratto dal Registro delle PP.AA. e non dal Registro IPA, che costituisce rimedio residuale utilizzabile solo in caso di mancata indicazione dell’indirizzo nel primo elenco. La notifica del titolo presso la sede dell’Avvocatura dello Stato non è idonea a far decorrere il termine, essendo prevista solo a fini processuali. La mancata notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell’ente comporta l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di Euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di stile. In sede di camera di consiglio, il Collegio segnalava alle parti possibili profili di inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza, in considerazione della sua natura di strumento di esecuzione forzata, quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. La norma mira a consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento spontaneo prima dell’introduzione della procedura giudiziale di esecuzione.

Il punto centrale della motivazione riguarda le modalità di notifica del titolo esecutivo. Richiamato l’art. 16-ter, comma 1, del d.lgs. n. 179/2012, il Collegio ha precisato che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida solo in via residuale, ai sensi del comma 1-ter della medesima disposizione, e cioè nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA., che costituisce l’elenco prioritario per le notificazioni agli enti pubblici. Tale conclusione non è smentita dall’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, che si limita a un raccordo normativo senza equiparare l’elenco IPA agli altri pubblici elenchi.

Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva comunicato il proprio indirizzo PEC nel Registro delle PP.AA. (uffgabinetto@postacert.istruzione.it). La notifica della sentenza era invece avvenuta presso l’indirizzo PEC estratto dal Registro IPA (urp@postacert.istruzione.it) e presso gli indirizzi degli Uffici scolastici periferici, che non rappresentano il debitore tenuto all’adempimento, essendo la condanna pronunciata a carico dell’amministrazione centrale. Il TAR ha escluso che la notifica presso la sede dell’Avvocatura dello Stato possa surrogare l’incombente, trattandosi di adempimento previsto solo a fini processuali.

Ne consegue che, non essendo iniziato a decorrere il termine dilatorio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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