Soccorso istruttorio per la comprova del requisito tecnico già dichiarato in gara (TAR Umbria n. 266 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 consente di integrare la documentazione amministrativa, ivi compresa quella contabile, destinata a comprovare un requisito di capacità tecnico-professionale che il concorrente abbia già dichiarato in sede di domanda. L’esclusione non può fondarsi sul solo carattere incompleto dell’allegazione documentale, quando la stazione appaltante non contesti l’effettiva sussistenza del requisito, ma unicamente le modalità della sua dimostrazione. Non integra violazione del principio di autoresponsabilità né della par condicio la produzione di fatture riferite a contratti attuativi precedenti delle medesime forniture già indicate nel DGUE, perché la lex specialis richiede l’esecuzione di forniture analoghe e non di singoli contratti.
Il Fatto
Una stazione appaltante indice una procedura aperta per la fornitura di ossigeno liquido, con aggiudicazione al prezzo più basso e inversione procedimentale. La ricorrente si colloca al primo posto della graduatoria provvisoria con un ribasso nettamente superiore a quello del concorrente secondo graduato.
Nella fase di verifica dei requisiti speciali, la prima graduata produce i contratti indicati nel DGUE ma le fatture risultano parziali o incomplete. La stazione appaltante dispone l’esclusione, respinge due istanze di autotutela e infine conferma l’esclusione richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato intercorsa nelle more. La ricorrente impugna l’esclusione, poi propone motivi aggiunti avverso il provvedimento di conferma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato normativo. L’art. 101, primo comma, del d.lgs. n. 36 del 2023 ammette il soccorso istruttorio per integrare la documentazione amministrativa e sanare omissioni e irregolarità della domanda e del DGUE, con il solo limite della documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica e delle carenze che rendono incerta l’identità del concorrente. Lo stesso disciplinare di gara, al punto 3, richiamava la norma, rendendola parte della lex specialis.
Nel caso concreto il requisito di capacità tecnica era stato regolarmente dichiarato nel DGUE, con indicazione analitica dei contratti. La verifica ha riguardato non la sussistenza del requisito, ma la sua dimostrazione contabile. Ne deriva che l’amministrazione, anziché escludere, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire l’integrazione delle fatture mancanti. La precedente richiesta di chiarimenti non assolve a tale funzione, perché nasceva da un’esigenza istruttoria della stazione appaltante e non da un’omissione della concorrente.
Sul versante dei motivi aggiunti il Collegio esclude la violazione del principio di autoresponsabilità. Il disciplinare pretendeva l’esecuzione di almeno tre forniture analoghe, non di tre contratti, come confermato dal fatto che il RUP aveva richiesto le fatture attestanti la concreta esecuzione dei servizi. Le fatture prodotte non si riferivano a committenti o oggetti diversi, ma a segmenti temporali precedenti dei medesimi rapporti contrattuali, scaturenti da accordi quadro con identiche controparti: si trattava, dunque, di mera integrazione e non di sostituzione.
La diversità rispetto alla pronuncia del Consiglio di Stato invocata dal RUP è netta: in quella fattispecie era stato introdotto in corso di giudizio un servizio di punta mai dichiarato in gara. Qui il requisito era pacificamente posseduto e la sua sussistenza non è mai stata contestata. L’esclusione, pertanto, si fondava su un dato meramente formale.
Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti impugnati e riammissione in gara della ricorrente, prima graduata. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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