Revoca patente per uso stupefacenti: accertata positività, anche minima, determina sempre inidoneità alla guida (TAR Lombardia n. 3544 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 187, comma 6, cod. strad. è atto vincolato all’esito del giudizio tecnico della Commissione medica locale, che accerta l’inidoneità alla guida ai sensi dell’art. 119 cod. strad.. Non rileva la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta nei liquidi biologici, mancando un limite quantitativo minimo per la configurabilità della condotta. L’assenza di un attuale stato di alterazione psicofisica non esclude la revoca, atteso che il nuovo testo dell’art. 187 cod. strad. sanziona la guida dopo l’assunzione della sostanza, e che l’idoneità si riacquista gradualmente attraverso i controlli periodici di cui al comma 6-quater della medesima disposizione. La successiva visita medica volontaria, effettuata oltre il termine di sessanta giorni fissato dal prefetto, non inficia la legittimità del provvedimento di revoca.

Il Fatto

Il ricorrente, coinvolto in un incidente stradale, era stato sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con contestazione della violazione dell’art. 187, comma 1, cod. strad. nella forma aggravata di cui al comma 1-bis. Il prefetto aveva disposto la sospensione della patente per due anni e la sottoposizione a visita medica presso la Commissione medica locale, che aveva espresso giudizio di temporanea inidoneità alla guida per la presenza di metaboliti della cannabis. Conseguentemente, la Motorizzazione civile aveva revocato la patente. Il ricorrente, sottopostosi successivamente a nuova visita con esito positivo, impugnava il provvedimento deducendo difetto del presupposto della inidoneità permanente e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ricostruisce il quadro normativo di riferimento, evidenziando che la legge n. 177/2024 ha novellato l’art. 187 cod. strad., sostituendo la precedente fattispecie della guida “in stato di alterazione psico-fisica” con quella della guida “dopo l’assunzione” di sostanze stupefacenti. Ne deriva che, ai fini della punibilità e delle conseguenze sanzionatorie, non è più necessaria la prova dello stato di alterazione ma è sufficiente l’accertamento dell’avvenuta assunzione della sostanza.

La sentenza esclude che la minima quantità di metaboliti rinvenuti nel liquido biologico possa inficiare la legittimità della revoca. Richiamando il d.lgs. n. 59/2011, la cui allegazione prevede che la patente non sia rilasciata né rinnovata a chi faccia uso di sostanze stupefacenti, il Collegio rileva che la norma non stabilisce soglie quantitative minime, al contrario della disciplina sull’alcol di cui all’art. 186 cod. strad.

Il provvedimento di revoca è qualificato come atto vincolato alle risultanze del giudizio tecnico della Commissione medica locale: l’accertamento della positività impone sempre la revoca ai sensi dell’art. 130 cod. strad. La successiva visita medica volontaria, intervenuta oltre il termine di sessanta giorni fissato dal prefetto, non può inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, trattandosi di accertamento tardivo e comunque non idoneo a riacquistare immediatamente l’idoneità alla guida, che la norma gradua nel tempo.

Quanto alla motivazione, il Collegio condivide l’orientamento per cui il provvedimento interdittivo, in quanto vincolato, è sufficientemente motivato per relationem con il richiamo al giudizio medico. La pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 2026, invocata dal ricorrente, è ritenuta non pertinente perché riguarda i profili penali della disposizione. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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