Il confinante può agire contro il silenzio sull’esecuzione dell’ordine di demolizione (TAR Lazio n. 12750 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario confinante con il fondo su cui insistono opere abusive è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata (interesse legittimo) che legittima l’azione avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di esecuzione di un ordine di demolizione. L’istanza volta a ottenere l’esecuzione di un provvedimento repressivo già adottato non integra una mera sollecitazione di poteri officiosi, ma fa sorgere in capo alla P.A. l’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. L’avvenuta adozione dell’ordine di demolizione esaurisce la fase discrezionale, rendendo l’esecuzione un’attività doverosa e vincolata, azionabile con il rito avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile situato nel medesimo condominio e immediatamente al di sopra dell’appartamento dei controinteressati, confinante con il fondo su cui insistevano le opere abusive, aveva presentato a Roma Capitale un’istanza per ottenere l’esecuzione della determinazione dirigenziale n. 832 del 2010, con la quale era stato ordinato ai proprietari la demolizione dell’abuso edilizio.
L’Amministrazione era rimasta silente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’obbligo di provvedere, sostenendo che l’istanza costituisse una mera sollecitazione all’esercizio di poteri repressivi ed officiosi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo infondato il difetto di legittimazione attiva. La posizione della ricorrente è stata qualificata in termini di interesse legittimo, in quanto la sua qualità di confinante con il fondo su cui insistono gli abusi integra una posizione differenziata che impone all’Amministrazione, in un’ottica sostanziale, di pronunciarsi sull’istanza.
Nel merito, il TAR ha rilevato che l’ordine di demolizione era stato ormai emesso e non era più oggetto di contestazione, essendo stato confermato dal giudice amministrativo. Con l’adozione della determinazione, l’Amministrazione aveva già compiuto tutte le valutazioni discrezionali richieste dalla norma. L’istanza del 31.3.2025 non mirava quindi a sollecitare una nuova attività provvedimentale, ma a ottenere l’esecuzione di un provvedimento già adottato e divenuto inoppugnabile. In questa fase, l’attività è vincolata e la permanenza dell’inerzia si pone in aperta violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha accertato l’illegittimità del silenzio e ha condannato Roma Capitale a dare esecuzione all’ordine di demolizione entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’esecuzione nei successivi 120 giorni, con compenso a carico dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state infine poste a carico delle parti soccombenti.
Nota della Redazione
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