Cautela improcedibile per sopravvenuto provvedimento e mancato decorso del termine ex art. 55, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia n. 651 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. deve essere respinta qualora il provvedimento originariamente impugnato sia stato sostituito da un nuovo provvedimento, non satisfattivo per il ricorrente e già impugnato con motivi aggiunti, poiché l’eventuale accoglimento dell’istanza non potrebbe arrecare alcuna utilità alla parte. Il nuovo provvedimento, avente carattere innovativo proprio in relazione ai profili oggetto di contestazione, non può essere esaminato in camera di consiglio se non è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., con conseguente reiezione della domanda cautelare limitatamente all’atto originario.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione anche inaudita altera parte, un decreto rettorale del 15.04.2026 con cui l’Università aveva disposto la sospensione cautelare del beneficio abitativo dallo stesso goduto. Avverso la successiva comunicazione di rigetto dell’istanza di riesame proponeva ulteriori censure. Nelle more del giudizio cautelare, l’Amministrazione adottava un nuovo decreto rettorale in data 11.05.2026, recante appunto il riesame del provvedimento originario, non satisfattivo per l’interessato e avverso il quale la parte ricorrente spiegava motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’eventuale accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo non potrebbe arrecare alcuna utilità alla parte ricorrente. Il provvedimento originariamente impugnato, infatti, è stato ormai sostituito da un nuovo provvedimento, non satisfattivo, già impugnato con motivi aggiunti. Tale nuovo atto presenta carattere innovativo proprio in relazione agli aspetti e ai profili oggetto di contestazione, sicché la vicenda si incentra ormai esclusivamente su di esso.
Quanto al provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, il Tribunale ne ha escluso l’esame all’odierna camera di consiglio, in considerazione del mancato decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm. Il thema decidendum, pertanto, non poteva essere utilmente delibato in quella sede.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare, giustificata dalle peculiarità della controversia. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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