Deposito del ricorso nel PAT: copia per immagine priva di attestazione non consente la verifica di sottoscrizione e notifica (TAR Lombardia n. 806 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico, il deposito della prova della notifica del ricorso deve avvenire mediante duplicato informatico dei file di notifica, ai sensi dell’art. 1 del CAD. Il deposito di una copia per immagine della e-mail di notifica, che non sia un duplicato informatico e non rechi l’attestazione di conformità all’originale, non consente di verificare l’identità del contenuto dei documenti e la sottoscrizione del ricorso. Tale deposito è difforme dalle specifiche tecniche di cui all’allegato 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 ed è suscettibile di regolarizzazione, con ordine del giudice di acquisizione del duplicato informatico in formato .eml entro un termine perentorio, decorso il quale il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 52 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento della Questura di Pavia che disponeva la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, comunicato in data 26 marzo 2026.
Il provvedimento era fondato sulla pericolosità sociale dell’istante, condannato con sentenza definitiva alla pena di undici anni di reclusione per il reato continuato di violenza sessuale nei confronti di una minore di età inferiore ai dieci anni. Il ricorrente chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Esaminata in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, il Tribunale rilevava plurime irregolarità nei depositi telematici. La copia del ricorso versata in atti era priva di sottoscrizione.
Non risultava, inoltre, depositato il duplicato informatico dei file di notifica del ricorso. La parte aveva prodotto una mera copia per immagine della e-mail di notifica, dalla cui indicazione nominativa dei file allegati non era possibile stabilire la corrispondenza con quelli oggetto di deposito.
Il Collegio precisava che il deposito di una copia per immagine della prova di notifica, non munita di attestazione di conformità all’originale, non è conforme al CAD. In particolare, il potere di asseverazione non potrebbe essere utilmente esercitato in relazione a un file che non riporti i codici hash dei file allegati alla notifica originale, indispensabili per affermare l’identità del contenuto dei documenti.
Il Tribunale, accertata la difformità del deposito rispetto alle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico di cui all’allegato 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021, ordinava ai difensori di regolarizzare la produzione, acquisendo il duplicato informatico ai sensi dell’art. 1 del CAD, in formato .eml, dei file di notifica del ricorso. Tale adempimento era fissato nel termine perentorio di trenta giorni, con l’espresso avvertimento che, in mancanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile ex art. 52 c.p.a.
Nel merito della domanda cautelare, il Tribunale riteneva il ricorso non assistito da elementi di fondatezza. La revoca del permesso di soggiorno era ancorata a una concreta valutazione della pericolosità del soggetto, sostenuta dal titolo di condanna definitiva. La domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento veniva respinta, con compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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