Silenzio della Prefettura sull’istanza di accesso al fondo vittime di estorsione: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3549 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio inadempimento, disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a., è norma sul rito che regola ma non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo. Essa è pertanto esperibile soltanto quando l’inerzia dell’amministrazione concerna l’esercizio di una potestà autoritativa, con violazione di posizioni di interesse legittimo. Quando il silenzio è serbato su un’istanza volta al riconoscimento di un diritto soggettivo, la tutela va chiesta al giudice ordinario, salvo che la materia rientri nella giurisdizione esclusiva. Nella procedura di concessione del contributo di cui alla legge n. 44/1999, la pubblica amministrazione non esercita alcun potere discrezionale: l’attività è limitata all’accertamento dei presupposti di legge e dell’entità del danno, sicché le vittime di estorsione e usura sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza presentata ai sensi delle leggi n. 108/1996 e n. 44/1999, volta a ottenere l’accesso al fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e di usura. L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio, il collegio dava rituale avviso della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., trattenendo quindi la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando il principio per cui l’esperibilità dell’azione avverso il silenzio presuppone la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Gli artt. 31 e 117 c.p.a. costituiscono, infatti, norme sul rito che non ampliano le ipotesi di giurisdizione esclusiva, ma si limitano a regolare il rimedio esperibile quando l’obbligo di provvedere implichi l’esercizio di una potestà autoritativa. Il rito speciale non è invece utilizzabile avverso l’inerzia serbata su un’istanza finalizzata al riconoscimento di un diritto soggettivo.
Il collegio ha qualificato la posizione giuridica del richiedente il contributo ex legge n. 44/1999 come diritto soggettivo, aderendo alla prevalente giurisprudenza secondo cui l’attività dell’amministrazione nella fase di determinazione e quantificazione dell’indennità non è improntata ad alcun potere discrezionale. L’accertamento è limitato alla circostanza di fatto che il richiedente sia stato vittima di un delitto estorsivo e all’entità dei danni subiti, senza alcuna valutazione comparativa di interessi pubblici e privati. A tale accertamento consegue necessariamente la concessione del beneficio, essendo stata già eseguita a monte la valutazione dell’interesse pubblico che giustifica l’erogazione.
La decisione si fonda sul consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 18983 del 2017, richiamato anche con riferimento alla disciplina sulle vittime del terrorismo, e ribadito dalle Sezioni Unite n. 8508 del 2021. Tale indirizzo ricostruisce la procedura di concessione come articolata in due fasi: una prima, di competenza del Prefetto, finalizzata all’istruttoria e alla verifica dei requisiti; una seconda, in cui il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura esamina il rapporto prefettizio e delibera l’accoglimento. L’istruttoria, disciplinata dall’art. 11 della legge, è incentrata sull’accertamento che il richiedente sia stato vittima di un delitto estorsivo e si conclude con un decreto del Commissario straordinario. In questa ricostruzione, l’attività pubblica non si estende a valutazioni discrezionali sulla spettanza del beneficio.
Il TAR ne ha tratto il logico corollario dell’impossibilità di esercitare l’azione avverso il silenzio dinanzi al giudice amministrativo, declinando la giurisdizione a favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La definizione in rito della vicenda ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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