Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero: termine di 120 giorni per provvedere (TAR Lazio n. 13410 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza volta al riconoscimento del titolo abilitante per l’insegnamento di sostegno conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, presentata ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, deve essere definita dall’autorità competente nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. La rinnovazione dell’istanza, intervenuta prima della proposizione del ricorso, rende tempestiva l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. L’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento comporta l’ordine di provvedere, con termine commisurato al notorio carico di richieste della specie, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. L’amministrazione, nel valutare l’istanza, è tenuta a considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, potendo disporre solo misure compensative ove la formazione non risulti equivalente.
Il Fatto
Un cittadino italiano, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento in data 27.12.2024, riproposta il 19.3.2026. Rimasta l’amministrazione del tutto inerte, l’interessato proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, chiedendo la condanna alla adozione di un provvedimento espresso entro un termine stabilito e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio senza svolgere alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso tempestivo, valorizzando l’effetto interruttivo della istanza di rinnovazione della domanda depositata in atti, che ha determinato la reviviscenza del termine di conclusione del procedimento. Ha quindi accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento, essendo decorso il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, senza che l’amministrazione avesse provveduto.
Il Collegio ha ricordato che la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma conseguito in altro Stato membro e le qualifiche ivi acquisite siano coerenti con i requisiti richiesti dalla direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della qualifica di docente specializzato sul sostegno. In tale valutazione, come chiarito dal Giudice d’appello sulla base dei principi delle Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022, l’amministrazione deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno, potendo disporre, se del caso, opportune misure compensative.
Quanto al termine per provvedere, il Tribunale ha ritenuto di commisurarlo a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in ragione del notorio e rilevantissimo numero di richieste della specie pendenti presso l’amministrazione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha disposto sin d’ora la nomina di un commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega, assegnando a quest’ultimo un termine di 90 giorni.
La controvertibilità della questione relativa alla rinnovazione della domanda ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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