Inottemperanza del giudicato del giudice del lavoro: rimedi esperibili davanti al giudice amministrativo e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3421 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che condanna l’amministrazione al pagamento di somme è titolo esecutivo; la sua esecuzione, ove sia rimasta inadempiuta, può essere richiesta al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione. La nomina anticipata del commissario non richiede la previa dimostrazione della resistenza opposta dall’amministrazione, essendo sufficiente la mancata allegazione di fatti impeditivi da parte di quest’ultima. Nel giudizio di ottemperanza la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 02.10.2025, con la quale era stato accertato il diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), condannando il Ministero al pagamento delle relative somme. Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione non provvedeva al pagamento. Decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive e dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. L’amministrazione, non avendo impugnato, lasciava passare in giudicato la sentenza, ma non vi dava esecuzione. Il ricorrente, quindi, proponeva ricorso in ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si costituiva formalmente in giudizio senza contestare il mancato adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa del ricorrente adeguatamente documentata. Ha rilevato che l’amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo esecutivo, né aveva allegato circostanze impedititive. Sulla base di ciò, il giudice ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato e ha ordinato all’ente resistente di darvi completa esecuzione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
In caso di decorrenza infruttuosa del termine, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, o di un suo delegato. Il commissario avrà il compito di adottare tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza, coordinando gli interventi con le strutture competenti. Per lo svolgimento di tali funzioni commissariali, trattandosi di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, il giudice ha escluso la liquidazione di alcun compenso.
Il giudice ha, infine, condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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