Nel giudizio di ottemperanza non si amplia il perimetro soggettivo del giudicato (TAR Lombardia n. 3422 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto a conseguire l’attuazione delle statuizioni contenute in una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato e non può essere utilizzato per ampliare il perimetro soggettivo od oggettivo del giudicato medesimo. Ne consegue che l’azione di ottemperanza non può essere esperita nei confronti di un soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio di cognizione, non sia stato destinatario di un ordine giudiziale di condanna. Nel caso in cui la sentenza da eseguire abbia pronunciato la condanna esclusivamente a carico del datore di lavoro, l’obbligo di regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore, ancorché coinvolga l’ente previdenziale, costituisce un obbligo posto in capo al datore di lavoro medesimo; l’attività dell’istituto previdenziale è meramente consequenziale all’adempimento del debitore principale e non può essere imposta direttamente in sede di ottemperanza, in assenza di un’esplicita statuizione di condanna nel titolo da eseguire. La nomina del Commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 513/2025, pubblicata il 04.02.2025, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001 e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento della somma di € 1.309,50, oltre interessi e rivalutazione. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e la maturazione del giudicato, l’amministrazione era rimasta parzialmente inadempiente, avendo versato soltanto le spese di lite. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo di ordinare al Ministero la corresponsione della somma capitale e l’adozione dei provvedimenti utili alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti dell’INPS, con nomina di un Commissario ad acta e applicazione delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, ravvisando la fondatezza della pretesa nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in quanto ricorrevano tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza: l’esistenza di una sentenza passata in giudicato, la sua notifica all’amministrazione debitrice e il perdurare dell’inadempimento oltre il termine di legge, non contestato in giudizio.
Diversamente, è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza è volto a conseguire l’attuazione delle statuizioni contenute in una pronuncia giurisdizionale e non può essere utilizzato per ampliare il perimetro soggettivo od oggettivo del giudicato, anche nei confronti di una parte che, pur avendo partecipato al giudizio di cognizione, non sia stata destinataria di un ordine giudiziale. Nel caso di specie, la sentenza n. 513/2025 aveva pronunciato condanna esclusivamente a carico del Ministero, sicché l’azione non poteva essere esperita nei confronti dell’INPS.
Quanto alla richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva, il Tribunale ha chiarito che, sebbene essa coinvolga l’INPS quale ente previdenziale, costituisce un obbligo posto in capo al Ministero quale datore di lavoro. L’attività dell’Istituto è meramente consequenziale all’adempimento del Ministero e non potrebbe essere imposta direttamente in sede di ottemperanza, in assenza di un’esplicita statuizione di condanna nel titolo da eseguire.
Il Ministero è stato pertanto condannato a dare completa esecuzione, per la sorte capitale e gli accessori, alla sentenza n. 513/2025, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella figura del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente dallo stesso delegato, senza diritto ad alcun compenso. Il Collegio non ha, invece, ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., cui si potrà eventualmente provvedere in caso di perdurante inottemperanza.
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Nota della Redazione
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