Subentro negli obblighi di bonifica e carenza del periculum in mora per pregiudizio meramente economico (TAR Lombardia n. 766 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pregiudizio dedotto in sede cautelare che presenti carattere meramente economico non integra il requisito della irreparabilità richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm., potendo essere ristorato in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Nel bilanciamento degli interessi, l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute dei consociati prevale sulla pretesa del privato di non subire un aggravio di oneri nelle more della decisione del merito. Ne consegue il rigetto dell’istanza cautelare per carenza del periculum in mora.

Il Fatto

Il condominio ricorrente impugnava due note con le quali il Comune di Milano gli richiedeva di subentrare alla Cooperativa Cosenz 2005 quale intestataria dell’autorizzazione di bonifica dell’area e della relativa polizza fidejussoria, oltre che negli obblighi di messa in sicurezza e gestione della barriera idraulica. L’Amministrazione fondava la richiesta sulla qualità di soggetto responsabile dell’inquinamento e sull’attuale disponibilità e gestione dell’area da parte del condominio, prospettando, in caso di mancata adesione, l’azione ai sensi degli artt. 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006 con eventuale iscrizione di onere reale.

Il ricorrente chiedeva la sospensione degli effetti dei provvedimenti, lamentando il pregiudizio derivante dai costi per la fornitura di elettricità necessaria al funzionamento della barriera idraulica. Si costituivano il Comune di Milano e la Cooperativa Cosenz 2005, mentre la Città Metropolitana di Milano non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la propria giurisdizione e competenza, ritenendole sussistenti.

Nel valutare la domanda cautelare, ha qualificato il pregiudizio dedotto come meramente economico, in quanto riconducibile ai soli costi per l’approvvigionamento elettrico della barriera idraulica. Tale pregiudizio, ad avviso del Collegio, non raggiunge la soglia della irreparabilità richiesta dal codice del processo amministrativo, perché suscettibile di ristoro economico in caso di esito favorevole del giudizio di merito.

Il Tribunale ha quindi proceduto al bilanciamento degli interessi, affermando la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute dei consociati rispetto alla pretesa del ricorrente di non subire un aggravio di oneri nelle more della decisione del merito.

Alla luce di tali considerazioni il Collegio ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora, compensando le spese della fase di giudizio in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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