Carta docente: il mancato pagamento da parte del Ministero legittima l’azione di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2660 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta passata in giudicato e ritualmente notificata, costituisce titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, deve essere dichiarata l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia provveduto al pagamento. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta, individuato preferibilmente nella figura del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, per l’esecuzione coattiva dell’obbligo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 1.500,00. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento. L’azione non veniva estesa alle spese di lite, già distratte in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il titolo giudiziale, passato in giudicato e notificato, non era stato adempiuto dall’amministrazione. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l’assenza di pagamenti, anche parziali. L’amministrazione, costituitasi, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sulla procedura.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto il credito non contestato nell’an e nel quantum, dichiarando l’inottemperanza del Ministero. Ha assegnato all’amministrazione il termine di 90 giorni per effettuare integralmente i pagamenti, decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente, avrebbe dovuto dare corso al pagamento, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
La pronuncia ha precisato che l’incarico commissariale integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il ricorso è stato accolto, con condanna alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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