Insufficiente valutazione dell’elaborato all’esame di avvocato: il TAR dispone la ricorrezione (TAR Lombardia n. 744 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione d’esame è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’attendibilità delle operazioni tecniche, quanto a coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. I criteri di valutazione elaborati dal Ministero della Giustizia per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato delineano l’ambito entro il quale l’Amministrazione è obbligata a veicolare le valutazioni; il giudizio che non sia oggettivamente riconducibile a tali criteri è sintomatico di un difetto di istruttoria. In sede cautelare, il giudice può disporre la ricorrezione dell’elaborato ad opera di una commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, in forma anonima.

Il Fatto

La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2025, aveva riportato nella prova scritta una valutazione insufficiente, pari a 9/30, ad opera della commissione n. 17 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-. Il voto negativo aveva determinato la non ammissione alle prove orali.

Avuto accesso all’area riservata del sito del Ministero della Giustizia, la candidata ha impugnato il verbale di correzione, deducendo l’illegittimità della valutazione e chiedendo, in via cautelare, la sospensione del provvedimento e la ricorrezione dell’elaborato, contrassegnato con il numero 656. Nel ricorso veniva contestata anche la circolare ministeriale del 5 dicembre 2025, recante le “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui affermava l’adeguatezza del voto meramente numerico.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha accolto la domanda cautelare, muovendo dal presupposto che la valutazione degli elaborati costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo anche sul piano dell’attendibilità delle operazioni tecniche. Tale sindacato, precisa il Collegio, si estende alla coerenza e correttezza del criterio tecnico adottato e del procedimento applicativo, in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

I nove criteri di valutazione elaborati dalla competente commissione presso il Ministero della Giustizia per l’esame di avvocato — sessione 2025 — definiscono il perimetro entro il quale l’Amministrazione deve esercitare il proprio potere. In tale quadro, il giudizio espresso nei confronti dell’elaborato della ricorrente è stato ritenuto non oggettivamente riconducibile ai criteri ministeriali, così manifestando anche una carenza istruttoria.

Il Collegio ha pertanto disposto la ricorrezione dell’elaborato ad opera di una commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, individuata in quella di -OMISSIS-. Il Ministero è stato onerato di trasmettere l’elaborato in forma rigidamente anonima, senza alcun riferimento all’ordinanza, entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; la commissione dovrà rivalutarlo nel termine di trenta giorni dalla trasmissione. In caso di esito positivo, la prosecuzione dell’esame avverrà dinanzi alla commissione originariamente competente, previa eventuale riconvocazione.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha rilevato la sussistenza in ragione della pendenza dell’esame, che rendeva urgente una definizione della vicenda prima della conclusione della sessione. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del mese di marzo 2027, con spese di fase compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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