Azione di ottemperanza inammissibile se il titolo esecutivo è notificato alla PEC sbagliata (TAR Lombardia n. 3198 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta per l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di danaro è inammissibile se il titolo esecutivo giudiziale non è stato notificato presso il domicilio digitale dell’ente debitore estratto dal Registro delle PP.AA., non essendo in tal caso iniziato a decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. La notifica del titolo esecutivo ad un ufficio periferico dell’amministrazione, ancorché individuato sulla base di un comunicato ministeriale, non è idonea a integrare l’incombente, essendo necessario il riferimento all’indirizzo PEC primario dell’ente risultante dal Registro delle PP.AA.

Il Fatto

La Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Monza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a un docente, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/2024, la somma di euro 1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Non avendo ricevuto l’accredito, il ricorrente proponeva azione di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., deducendo che l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il Ministero si costituiva con memoria di mero stile. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente confermava di non aver ancora ricevuto le somme liquidate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato — dando atto a verbale della sussistenza di possibili profili di inammissibilità — che il ricorso era stato proposto senza che fosse decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, norma che preclude al creditore di procedere ad esecuzione forzata o alla notifica di atto di precetto prima di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.

La giurisprudenza richiamata dal Tribunale (tra cui Cons. Stato, Sez. II, n. 5000 del 2021) ha chiarito che tale disposizione trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza, quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, poiché l’azione in esame costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata. Il termine dilatorio è posto a tutela dell’amministrazione, che deve poter attivare il procedimento contabile per l’adempimento spontaneo prima dell’instaurazione del giudizio.

Quanto alle modalità della notifica, il Tribunale ha ricordato che, ai fini del decorso del termine, la parte creditrice è onerata di individuare correttamente l’indirizzo digitale dell’ente. La disciplina di riferimento è l’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, che distingue i pubblici elenchi: solo in via residuale è consentito ricorrere al domicilio digitale indicato nel Registro IPA, quando l’indirizzo non sia presente nel Registro delle PP.AA. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha invece eletto quale domicilio digitale l’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, iscritto nel Registro delle PP.AA., unico indirizzo cui occorre fare riferimento per la notifica degli atti giudiziari.

Nel caso di specie, la sentenza era stata notificata alla PEC dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza-Brianza, non coincidente con il domicilio digitale primario dell’amministrazione centrale. Il Collegio ha altresì escluso che potesse avere rilievo la notifica all’indirizzo indicato nel comunicato ministeriale “Chiarimenti sulle notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 3-bis L. 53/1994”, trattandosi di mero atto organizzativo privo di efficacia normativa, né la notifica presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali.

Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio, con compensazione delle spese di lite in considerazione della difesa di mero stile dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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