Titolo di viaggio per stranieri: impossibilità di fatto e onere probatorio attenuato (TAR Lazio n. 6174 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rilascio del titolo di viaggio per stranieri ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, il riferimento all’impossibilità di “chiedere” il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di origine va inteso in senso sostanziale, ricomprendendo anche l’ipotesi in cui il rilascio incontri gravi difficoltà burocratiche o sia verosimile che non avverrà. L’onere probatorio a carico del richiedente, in quanto soggetto debole rispetto al Paese di origine, è attenuato, potendo l’inopportunità di ogni contatto con l’autorità diplomatica discendere in re ipsa dalle stesse ragioni del riconoscimento della protezione internazionale. L’impossibilità di fatto di ottenere il passaporto è equiparata a quella giuridica e legittima il rilascio del titolo.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di protezione sussidiaria, presentava alla Questura istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, assumendo di aver interrotto ogni rapporto con il Paese di origine e di non poter richiedere il passaporto alle autorità consolari. L’Amministrazione rigettava l’istanza e, a seguito dell’ordinanza di riesame di questo Tribunale, confermava il diniego, ritenendo insussistente il presupposto delle “fondate ragioni” e qualificando gli impedimenti addotti come di natura meramente amministrativa, superabili tramite i canali diplomatici. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio osserva che la Questura ha negato il titolo sostenendo l’assenza di automatismo tra il riconoscimento della protezione sussidiaria e il rilascio del documento, richiedendo la prova di “fondate ragioni” che impediscano la richiesta del passaporto. Tuttavia, il Collegio richiama i principi già affermati in precedenti pronunce, secondo cui la genericità della formula legislativa impone di ritenere integrato il presupposto non solo in caso di impossibilità giuridica, ma anche di impossibilità di fatto.
La Corte evidenzia che l’impossibilità di avere contatti con il proprio Paese non può essere circoscritta ai soli casi di rischio per l’incolumità, ma ricorre anche quando gli apparati burocratici dello Stato di appartenenza rendano impossibile conseguire il documento. Inoltre, richiamando il Consiglio di Stato, l’onere probatorio gravante sul richiedente va inteso in senso attenuato, potendo l’inopportunità del contatto con l’autorità diplomatica discendere dalle stesse ragioni della protezione riconosciuta.
Nel caso di specie, il ricorrente si era attivato presso l’Autorità consolare del Mali, la quale aveva rappresentato l’impossibilità di procedere al rilascio del passaporto per la mancanza di documenti che lo stesso interessato non poteva procurarsi senza far ritorno nel Paese di origine. Il TAR rileva che l’Amministrazione non ha dimostrato che tali documenti fossero acquisibili tramite i canali consolari, né che il ricorrente potesse fare rientro nel Paese, circostanza che avrebbe potuto determinare la revoca della protezione. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è illegittimo per insufficiente istruttoria e l’Amministrazione dovrà rideterminarsi.
Nota della Redazione
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