Ottemperanza per carte docenti inammissibile senza notifica alla sede legale (TAR Lombardia n. 3210 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza costituisce strumento alternativo all’esecuzione forzata anche quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su giudicato, sicché ad esso si applica il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 per il pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice. La notificazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale diretta alla pubblica amministrazione è validamente effettuata solo presso l’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, del D.Lgs. n. 179/2012. L’utilizzo del domicilio digitale risultante dal Registro IPA è legittimo soltanto in via sussidiaria, quando l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.; in ogni caso, la notifica presso un ufficio periferico o un domicilio diverso da quello primario non è idonea a far decorrere il termine dilatorio. La mancata notifica alla sede reale dell’ente comporta l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza del giudice ordinario, il Tribunale di Monza ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a usufruire della carta docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma annuale di euro 500,00 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato e la liquidazione di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, norma che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure di pagamento prima che il creditore possa procedere a esecuzione forzata o alla notifica dell’atto di precetto.

Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha chiarito che la disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, poiché tale rimedio costituisce forma di esecuzione alternativa a quella ordinaria. La finalità del termine è consentire all’amministrazione di attivare il procedimento contabile di pagamento prima dell’introduzione della procedura giudiziale.

Quanto alle modalità di notificazione del titolo esecutivo, la Corte ha osservato che il riferimento normativo è l’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, il quale individua i pubblici elenchi da cui estrarre il domicilio digitale. Per le pubbliche amministrazioni, l’indirizzo PEC da utilizzare è quello risultante dal Registro delle PP.AA.; il ricorso al domicilio del Registro IPA è consentito solo in via residuale, in caso di mancata indicazione nel registro principale.

Nel caso di specie, il Ministero ha eletto quale domicilio digitale l’indirizzo dell’Ufficio di Gabinetto, risultante dal Registro delle PP.AA. La sentenza è stata invece notificata a uffici diversi — la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e gli Uffici Scolastici Provinciali — che non coincidono con la struttura di vertice rappresentativa dell’amministrazione centrale. Priva di rilievo è stata ritenuta sia la notifica presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali, sia l’indicazione di un indirizzo PEC diverso contenuta in un comunicato ministeriale, in quanto atto organizzativo privo di efficacia normativa.

La mancata notifica del titolo presso la sede reale dell’ente debitore ha impedito la decorrenza del termine dilatorio e ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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