Cessazione della materia del contendere e spese a carico dell’Amministrazione in caso di adempimento successivo al ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3077 dell’11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza e la successiva soddisfazione della pretesa creditoria da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la quale è tenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1871/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, per l’anno scolastico 2020/2021, la somma di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. A seguito del passaggio in giudicato della pronuncia e della sua notifica, l’Amministrazione non aveva provveduto a soddisfare la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento delle somme, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato che il difensore di parte ricorrente aveva dichiarato a verbale l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia, ha preso atto della satisfattiva esecuzione del giudicato. Il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente.
Quanto alle spese processuali, il TAR ha ritenuto che la loro rifusione dovesse essere posta a carico dell’Amministrazione, in quanto l’adempimento era intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, rendendo necessario il ricorso alla giurisdizione per ottenere quanto spettante. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna alle spese è stata pronunciata nonostante l’esito non sfavorevole per l’Amministrazione, proprio in ragione del comportamento processuale che ne aveva reso inevitabile l’instaurazione del giudizio.
La pronuncia ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, richiamando l’art. 93 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. L’importo liquidato per compensi è stato determinato in euro 800,00, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
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