Ottemperanza per carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3430 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme dovute dall’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inottemperanza è accertata quando l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento né formulato deduzioni o fornito indicazioni sul punto. Il giudice assegna il termine perentorio per l’adempimento e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto del funzionario designato.

Il Fatto

Un docente, già risultato vittorioso dinanzi al Tribunale di Milano, riferiva di non aver ottenuto il rilascio della carta docente, con accredito dell’importo di euro 1.000,00, come disposto dalla sentenza n. 1735/2025. Non avendo ricevuto alcun pagamento, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, precisando che l’azione non poteva estendersi alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, in quanto distratte in favore dei difensori e non azionate nel presente procedimento. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso, osservando come rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, così che il credito risultava non contestato nell’an e nel quantum. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente palesavano l’assenza di pagamenti, anche parziali. Alla luce di tali elementi, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e ha assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale adempimento.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, avrebbe dovuto dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio ha precisato che l’incarico assegnato integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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