Ottemperanza per la carta docente riconosciuta solo per le annualità coperte dal giudicato (TAR Lombardia n. 3074 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non può estendere il proprio accertamento a pretese non coperte dal giudicato, dovendo limitarsi a garantire l’esecuzione specifica di quanto statuito dal titolo esecutivo. Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo passato in giudicato; decorso inutilmente tale termine e in assenza di contestazioni dell’amministrazione, deve essere dichiarata l’inottemperanza. L’eventuale penalità di mora, pur richiesta, può essere negata quando risulti manifestamente iniqua alla luce del tempo trascorso e dell’entità delle somme dovute. La fondatezza solo parziale del ricorso per ottemperanza giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione della ricorrente, docente, la carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con espressa esclusione dell’annualità 2019/2020 in quanto non richiesta in quella sede. Il giudice aveva inoltre condannato l’amministrazione al rimborso delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore.
La ricorrente, premesso il decorso del termine dilatorio, agiva in ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia per conseguire il rilascio del beneficio, estendendo però la domanda anche all’anno scolastico 2019/2020, non coperto dal titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. In primo luogo, ha escluso la possibilità di accogliere la domanda per l’annualità 2019/2020, rilevando che la sentenza da ottemperare aveva esplicitamente escluso la spettanza del beneficio per quell’anno, non risultando richiesto nella domanda originaria.
Quanto alle annualità 2020/2021-2023/2024, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: il titolo risultava passato in giudicato e notificato, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute. La documentazione versata in atti ha dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e l’amministrazione costituita non aveva formulato deduzioni sul punto.
Accertata l’inottemperanza, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inadempimento, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano Monza e Brianza, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari dell’ufficio.
Il Tribunale ha invece negato la penalità di mora richiesta, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme dovute. La parziale fondatezza del ricorso ha infine condotto alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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