Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 3051 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera quando l’attività amministrativa sopravvenuta risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, in modo pieno ed irretrattabile, senza che residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. Ai fini del regolamento delle spese di lite, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa, valutando se, in assenza della sopravvenienza, il ricorso sarebbe risultato meritevole di accoglimento e la parte ricorrente vittoriosa. Ove il soddisfacimento del credito sia avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, sussiste la soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente, con condanna alla rifusione delle spese processuali, distraibili in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 25.09.2025, aveva accertato il diritto del ricorrente, docente, a ottenere la carta docente per l’anno scolastico 2023/24, condannando l’amministrazione a metterla a disposizione e a corrispondere il relativo importo. Sul provvedimento si era formato il giudicato. A fronte dell’inerzia, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza per la parte relativa all’ottenimento del beneficio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato l’8 giugno 2026, il ricorrente aveva rappresentato l’avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Ministero, avvenuto in data successiva alla proposizione del ricorso, insistendo per la rifusione delle spese di giudizio. Alla luce di tale sopravvenienza, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla giurisprudenza secondo cui essa opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, essendo decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto necessario procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa, come avviene quando la definizione del giudizio prescinde da una pronuncia di merito. La valutazione astratta della domanda ha condotto ad esito positivo, poiché il soddisfacimento del credito è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza: in assenza della sopravvenienza, il ricorso sarebbe stato accolto.
Ne consegue che le spese seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente. Il Collegio le ha liquidate in misura pari a euro 800,00 oltre accessori, considerando la serialità del contenzioso in materia di carta docente. Ha infine disposto la distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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