Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 3048 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’intervenuto accreditamento delle somme dovute dall’amministrazione in esecuzione di una sentenza passata in giudicato comporta la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è procedibile quando, dopo la notifica della sentenza da ottemperare, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione e sono liquidate in misura ridotta, trattandosi di controversia seriale che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo complessivo di 2.500,00 euro. Sulla sentenza, notificata con richiesta di adempimento all’amministrazione, si era formato il giudicato. Ritenendo l’amministrazione inadempiente, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso.
Nel merito, ha dato atto della cessazione della materia del contendere, poiché la parte ricorrente aveva depositato una memoria con cui dichiarava l’avvenuto accreditamento delle somme indicate nella sentenza da ottemperare. L’esito del giudizio non richiedeva pertanto alcuna ulteriore statuizione sull’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata nel dispositivo. La liquidazione ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di causa seriale sull’esecuzione di sentenze del giudice ordinario in materia di carta docente, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, come chiarito dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. VII, n. 331 del 2026 e n. 3221 del 2026). Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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