Occupazione suolo pubblico oltre lo spazio antistante: necessaria l’autorizzazione del vicino (TAR Campania n. 3234 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata a un pubblico esercizio che si estenda oltre lo spazio limitrofo all’esercizio stesso, interessando aree antistanti altri esercizi, è subordinata, a pena di nullità della richiesta, all’acquisizione dell’assenso scritto della proprietà, degli esercenti o dell’amministrazione del condominio antistanti. Il giudice amministrativo, pur in presenza di una sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento, accerta l’illegittimità del titolo concessorio ai fini di un’eventuale azione risarcitoria, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Restano estranee a tale valutazione le censure che impongono la previa qualificazione edilizia o paesaggistica del manufatto, poiché la concessione di suolo pubblico e il titolo edilizio sono provvedimenti autonomi.
Il Fatto
Due società e le proprietarie di un immobile hanno impugnato la concessione per occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di Sorrento a un esercizio vicino, chiedendo la rimozione di una struttura metallica collocata sul marciapiede antistante il proprio negozio. Con un secondo ricorso hanno gravato la successiva ordinanza di revoca dell’ordinanza di sospensione e la concessione temporanea che, per effetto di quella revoca, era tornata efficace.
Le ricorrenti hanno dedotto la violazione del regolamento comunale in materia di occupazione da parte di pubblici esercizi, nonché profili di distanze legali, di normativa paesaggistica e di titolo edilizio. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’improcedibilità per la sopravvenuta scadenza dei titoli e, quanto al secondo ricorso, l’inammissibilità e l’improcedibilità per mancata impugnazione di atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto la riunione dei due giudizi, coinvolgendo le stesse parti e la medesima porzione di suolo pubblico. Ha quindi dichiarato i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo cessata l’efficacia delle concessioni rispettivamente al 31/12/2024 e al 31/12/2025.
Le eccezioni della controinteressata sono state disattese. Quanto all’ordinanza di revoca, il Tribunale ha precisato che la precedente ordinanza di sospensione della concessione si configurava, per le ricorrenti, quale provvedimento favorevole, non impugnabile; l’atto effettivamente sfavorevole era la successiva revoca, tempestivamente gravata. Quanto alla pretesa proroga d’ufficio delle concessioni, dalla lettura dell’atto di indirizzo richiamato emerge che essa riguardava le sole concessioni rilasciate in base alla normativa emergenziale Covid-19, estranee alla fattispecie.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto, su richiesta del ricorrente, quando l’annullamento non sia più utile ma sussista un interesse ai fini risarcitori. Ha quindi ritenuto fondata la censura sulla violazione dell’art. 48 del regolamento comunale, che impone, a pena di nullità della richiesta, l’assenso scritto della proprietà o degli esercenti quando l’occupazione si estenda su aree antistanti altri esercizi.
La documentazione in atti ha dimostrato che la superficie concessa oltrepassava lo spigolo del fabbricato ove è ubicato il negozio delle ricorrenti, integrando il presupposto che rende obbligatorio l’assenso. Per tale assorbente ragione, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità delle concessioni.
Il Tribunale ha invece escluso di poter esaminare le censure su distanze e titolo paesaggistico, poiché esse presupporrebbero la qualificazione del manufatto come costruzione e l’accertamento della sua natura temporanea. Ha ricordato che l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e il titolo edilizio sono autonomi, sicché l’eventuale irregolarità edilizia non determina di per sé l’illegittimità della concessione. Le relative contestazioni vanno rivolte ai competenti uffici comunali in via di vigilanza. Le spese sono state poste a carico del Comune e della controinteressata.
Nota della Redazione
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