Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3004 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente ad usufruire della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 costituisce titolo esecutivo. L’amministrazione è tenuta ad eseguirlo entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, conformemente all’art. 14, d.l. n. 669/1996. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza ordina l’esecuzione e nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il commissario ad acta, nell’esecuzione del giudicato, può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, ove emergano criticità relative alla capienza dei fondi di bilancio. L’attività commissariale è riconducibile a compiti istituzionali e non comporta compenso.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza del 12 giugno 2025, ha dichiarato il diritto della ricorrente a ricevere la somma di € 500,00 annui per l’anno scolastico 2024/2025 tramite l’erogazione della carta docente. Ha condannato il Ministero ad adempiere. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione, ma la ricorrente ha allegato il mancato adempimento.
La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che l’Amministrazione fosse condannata a dare esecuzione integrale alla sentenza mediante l’adozione di tutti gli atti necessari.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità della procedura, riscontrando l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, il giudice ha rilevato che la pretesa della ricorrente era adeguatamente documentata e che l’Amministrazione, costituitasi, non aveva contestato il mancato adempimento. L’inerzia è stata pertanto ritenuta sussistente e l’inottemperanza dichiarata.
Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, adottando gli atti necessari. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che sarà attivabile dal creditore trascorso il termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario dovrà completare l’esecuzione entro centoventi giorni, potendo avvalersi di un funzionario delegato e della struttura organizzativa regionale. Qualora emergano difficoltà connesse all’incapienza dei fondi, potrà ricorrere ai capitoli di bilancio specifici ed all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il TAR ha infine liquidato le spese di lite, parametrandole alla serialità del contenzioso e disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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