Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 781 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e l’obbligazione non sia stata adempiuta. Il titolo esecutivo va integralmente eseguito entro il termine assegnato dal giudice. In caso di persistente inadempimento si nomina Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1110/2023 aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico indicato in motivazione, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. La sentenza è stata notificata al Ministero ex art. 14 d.l. n. 669/1996 ed è passata in giudicato.
Non avendo l’amministrazione provveduto, la ricorrente ha agito il 4/4/2025 davanti al giudice amministrativo per l’integrale ottemperanza, con ricorso iscritto al n. 164/2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la ritualità del titolo azionato: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, come attestato dal Tribunale di Reggio Calabria. Rispetto ad essa risulta decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le difese comprovano che, a tutt’oggi, l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è quindi fondato e va accolto: deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero e delle amministrazioni scolastiche periferiche resistenti, con assegnazione del termine di sessanta giorni per adempiere, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Su istanza della parte che attesti il perdurante inadempimento, il Commissario darà corso al procedimento entro i successivi sessanta giorni, compiendo ogni atto necessario a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il giudice delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso. Espletate le operazioni, il Commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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