Il giudicato civile sulla card docente si esegue davanti al giudice amministrativo: no al commissario ad acta se l’amministrazione non prova l’integrale pagamento (TAR Lombardia n. 2881 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, avente ad oggetto il diritto all’erogazione della carta docente, è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo. In tale sede, spetta all’amministrazione resistente fornire la prova dell’avvenuto e integrale adempimento del titolo esecutivo. In mancanza, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e, per il caso di ulteriore inottemperanza nel termine assegnato, nomina sin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Monza – Sezione Lavoro la declaratoria del proprio diritto a usufruire dell’erogazione annuale della somma prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (c.d. carta docente), con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della cifra per cinque anni scolastici.
Avendo l’amministrazione lasciato ineseguito il dictum, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Giudice ordinario era passata in giudicato e che era stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, dalla notifica del titolo in forma esecutiva.
Il giudice ha poi rilevato come l’amministrazione resistente non avesse fornito alcuna prova dell’avvenuto e integrale pagamento delle somme. In assenza di tale dimostrazione, il ricorso è stato ritenuto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., non sussistendo elementi per ritenere eseguito l’obbligo di dare corso al diritto riconosciuto dalla sentenza anche per il futuro.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica ed effettuando i pagamenti dovuti nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
La pronuncia è stata integrata con la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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