Diritto all’accredito sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2116 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Esso non va confuso con la spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ., dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, non richiede più. La formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta quindi profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ., poiché il termine decorre dalla notifica della sentenza dotata di attestazione di conformità presso la sede del debitore. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo adotta le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza del giudice ordinario, il Ministero dell’Istruzione e del Merto era stato condannato a riconoscere alla parte ricorrente il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2024-2025. Sulla decisione si era formato il giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Notificato il titolo esecutivo al Ministero, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando che l’amministrazione non aveva provveduto all’accredito della somma. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. All’udienza camerale la ricorrente ha insistito nella domanda e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto esaminato la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di 120 giorni tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso. Ha chiarito che l’art. 14 d.l. n. 669/1996 richiama il titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e realizzabile coattivamente.
Tale nozione si distingue dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile. Dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione non è più necessaria: ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ. Il termine decorre dunque dalla notifica del titolo esecutivo — nella specie la sentenza dotata di attestazione di conformità — presso la sede del debitore, secondo l’indirizzo richiamato del Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Tribunale ha accolto la domanda e, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, con funzioni attivabili solo su istanza del creditore e incarico da eseguirsi entro i successivi sessanta giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso. Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale