Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e disponibilità dell’azione (TAR Lombardia n. 1000 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione produce la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese possono essere compensate in ragione della natura in rito della decisione e della concorde richiesta delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, ha impugnato la nota con cui l’ente ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e lo ha sospeso dall’attività lavorativa senza corresponsione della retribuzione, nonché la successiva nota di proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2022. Ha chiesto, oltre all’annullamento, l’accertamento del diritto a percepire durante il periodo di sospensione un’adeguata forma di sostegno economico, individuata nell’assegno assistenziale di cui all’art. 82 del d.P.R. n. 3/1957 o nell’indennità alimentare di cui all’art. 68, comma 7, del CCNL comparto Sanità 2016/2018, ovvero in via subordinata in una somma determinata equitativamente pari all’assegno sociale 2022.

La Fondazione si è costituita eccependo inammissibilità, improcedibilità e infondatezza. La Prima Sezione ha respinto l’istanza cautelare monocratica e fissato l’udienza di merito. Nelle more, con dichiarazione depositata il 18 dicembre 2023, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, con condivisione della resistente sulla compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’inequivoca dichiarazione della parte e la qualifica come causa di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando espressamente l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione non investe nel merito i profili di illegittimità degli atti impugnati né la pretesa economica azionata in via subordinata.

Il percorso argomentativo muove dal carattere dispositivo del processo amministrativo. Il giudice amministrativo opera sul presupposto della piena disponibilità dell’interesse a ricorree e dell’azione da parte del ricorrente: la rinuncia alla decisione è espressione di tale disponibilità e non richiede il consenso della controparte.

Il Collegio chiarisce i limiti temporali dell’atto: la dichiarazione può essere resa sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Una volta intervenuta la dichiarazione, il giudice non può procedere d’ufficio, non può sostituirsi al ricorrente né sindacarne la valutazione. A fronte di ciò, l’unico esito possibile è la declaratoria di improcedibilità.

Il principio è sostenuto dal richiamo a un orientamento consolidato: Cons. Stato, sez. III, n. 7816 del 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 2022. Tali precedenti confermano che la sopravvenuta carenza di interesse determina la chiusura del giudizio in rito, senza esame del merito.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione valorizzando due elementi: la natura in rito della decisione e la concorde richiesta delle parti. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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