Il versamento del contributo unificato non è atto di procedura idoneo a interrompere la perenzione (TAR Lombardia n. 2877 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento del contributo unificato non costituisce un atto di procedura idoneo a interrompere il termine annuale di perenzione del giudizio amministrativo. L’attestazione processuale dell’avvenuto pagamento ha valore meramente ricognitivo dell’assolvimento di un obbligo tributario e non integra, di per sé, un’attività processuale capace di tenere in vita il rapporto processuale. La dichiarazione di perenzione può essere pertanto legittimamente pronunciata laddove, nel termine annuale di cui all’art. 81 c.p.a., non sia stata presentata l’istanza di fissazione di udienza prevista dall’art. 71, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza impugnava dinanzi al TAR Lombardia la sanzione disciplinare del “rimprovero” e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, depositando il ricorso introduttivo il 13 dicembre 2024. L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio con memoria di stile. Nessuna successiva attività processuale veniva compiuta dalla parte ricorrente. Con decreto del 30 gennaio 2026, il Presidente della Quarta Sezione dichiarava la perenzione del ricorso per mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza nel termine annuale. Avverso tale decreto il militare proponeva opposizione ai sensi dell’art. 85, comma 3, c.p.a., sostenendo che il versamento del contributo unificato, effettuato il 17 dicembre 2024 e attestato in fascicolo il successivo 5 febbraio 2025, avesse interrotto il decorso del termine perentorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto l’opposizione, ritenendola infondata alla luce della semplice lettura degli atti acquisiti al fascicolo informatico. Il Collegio ha rilevato che, dopo il deposito del ricorso e la costituzione della controparte, nessun atto di procedura risulta compiuto dalla parte ricorrente, la quale non ha presentato l’istanza di fissazione di udienza.
Il punto centrale della motivazione riguarda la qualificazione giuridica del versamento del contributo unificato. Il Tribunale ha escluso che tale adempimento possa considerarsi un atto della procedura: esso costituisce un obbligo tributario gravante su chi propone la causa, e la relativa attestazione processuale ha natura meramente ricognitiva dell’assolvimento di tale obbligo, priva di qualsiasi efficacia interruttiva del termine di perenzione.
La pronuncia chiarisce che l’attività processuale rilevante ai fini della salvezza dal rischio di perenzione è soltanto quella consistente nel compimento di atti propri del procedimento, quali l’istanza di fissazione di udienza. La decorrenza del termine annuale non può essere pertanto paralizzata da adempimenti di natura fiscale, ancorché collegati funzionalmente all’instaurazione del giudizio e alla sua prosecuzione.
Alla data di emissione del decreto di perenzione, il termine annuale di cui all’art. 81 c.p.a. era quindi ampiamente decorso. Il Collegio ha conseguentemente rigettato l’opposizione e condannato l’opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori, ai sensi dell’art. 85, comma 5, c.p.a. Ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
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Nota della Redazione
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