Rinnovo permesso di soggiorno: la riabilitazione sopravvenuta non rende illegittimo il diniego (TAR Lombardia n. 2834 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, la valutazione di pericolosità sociale che fonda il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere compiuta sulla base degli elementi di fatto esistenti e conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, restando irrilevanti gli elementi sopravvenuti, ancorché a favore dello straniero. La riabilitazione intervenuta in data successiva al provvedimento impugnato non incide, pertanto, sulla legittimità dello stesso. L’Amministrazione non è tenuta ad attendere l’esito del procedimento di riabilitazione, data l’autonomia delle valutazioni amministrative rispetto a quelle rimesse al giudice penale e il dovere di concludere il procedimento. La condanna per un reato particolarmente grave, perpetuato secondo modalità denotanti l’adesione a modelli comportamentali contrari alle regole della convivenza civile, può legittimamente fondare il giudizio di pericolosità.
Il Fatto
Il Questore aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ritenendo sussistente la pericolosità sociale del ricorrente. Il provvedimento traeva origine da una condanna, confermata in appello, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, comma 5-quater, cod. pen., commesso ai danni della ex compagna. Il ricorrente contestava tale valutazione, lamentando la mancata considerazione dei vincoli familiari e l’omessa valorizzazione dell’intervenuta riabilitazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, precisando che la valutazione di pericolosità sociale deve essere effettuata sulla base di un giudizio prognostico ancorato a elementi oggettivi e concreti, senza che ciò implichi un’automatica espulsione dello straniero condannato. Nel caso di specie, la gravità del reato, la sua natura e le modalità di esecuzione hanno costituito elementi concreti e sufficienti per l’Amministrazione per negare il rinnovo.
Quanto alla valorizzazione dei vincoli familiari, la domanda è stata ritenuta generica, difettando anche l’allegazione di circostanze specifiche circa la natura delle relazioni e la loro attualità. La Corte ha rilevato come proprio la consumazione del reato ai danni di un familiare potesse indurre a dubitare dell’idoneità di eventuali legami familiari a superare il rischio di reiterazione criminale, rendendo tali allegazioni comunque inidonee.
Con riferimento alla riabilitazione, il Tribunale ha aderito all’orientamento prevalente secondo cui i nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero sono esclusivamente quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivi alla presentazione della domanda. Poiché la riabilitazione era intervenuta in data 19 luglio 2023, successivamente all’adozione del diniego il 22 febbraio 2023, essa non poteva inficiare la legittimità dell’atto.
La Corte ha infine escluso che l’Amministrazione fosse tenuta ad attendere l’esito del procedimento di riabilitazione, in ragione dell’autonomia delle valutazioni amministrative rispetto a quelle penali e del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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