Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario: condizioni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2623 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente a termine alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Tale rimedio è esperibile quando la pronuncia sia passata in giudicato e sia stata notificata all’Amministrazione, secondo la disciplina dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. In caso di persistente inadempimento, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a provvedere entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta, che opererà solo su istanza del creditore decorso il termine.

Il Fatto

Un docente aveva prestato servizio a tempo determinato per cinque anni scolastici consecutivi. Con sentenza del Tribunale di Milano, l’Amministrazione era stata condannata ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con il relativo beneficio economico. Poiché la pronuncia non era stata eseguita spontaneamente, il docente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azionabilità del rimedio. Ha rilevato che l’inadempimento dell’Amministrazione non era contestato e che la sentenza azionata era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti. Ha altresì accertato che la pronuncia era stata notificata al Ministero in data 11 gennaio 2024.

Il Tribunale ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha conseguentemente accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente. L’intervento del commissario è stato condizionato a una specifica istanza del creditore e limitato ai successivi sessanta giorni per l’adempimento. Il Collegio ha escluso la spettanza di alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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