Extraprofitti energia: il TAR Lombardia nega la cautelare sulle fatture GSE (TAR Lombardia n. 575 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo delle fatture, delle diffide e degli avvisi di pagamento adottati dal GSE per il recupero degli extraprofitti. La domanda cautelare, in un ricorso collettivo e cumulativo, deve essere soggettivizzata con riferimento alla posizione di ciascuna società ricorrente, non potendo essere valutata in termini generici. L’operatore del settore energetico, chiamato ad agire secondo criteri di diligenza qualificata, è tenuto ad approntare misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese economiche ragionevolmente prevedibili, quale è il recupero degli extraprofitti. La tutela cautelare è comunque recessiva quando il recupero delle somme eventualmente riscosse è possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
Il Fatto
Numerose società operative nel settore delle energie rinnovabili, titolari di impianti fotovoltaici e altri impianti alimentati da fonti rinnovabili, hanno impugnato dinanzi al TAR Lombardia la Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel e gli atti applicativi connessi, con cui è stata data attuazione all’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022, introducendo un meccanismo di prelievo sugli extraprofitti prodotti dagli impianti. Nel corso del giudizio, il GSE ha avviato la fase di fatturazione e richiesta di pagamento delle somme dovute, emettendo fatture, diffide e avvisi di pagamento. Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti – tra cui la società che ha proseguito il giudizio – hanno esteso l’impugnazione anche alla Delibera ARERA n. 143/2023/R/Eel e ai singoli atti esecutivi del recupero, chiedendone la sospensione in via cautelare per il grave pregiudizio alla gestione finanziaria delle imprese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, pur riservando al merito l’esame approfondito delle eccezioni pregiudiziali sollevate, ha negato la concessione della tutela cautelare, ritenendo insussistenti i relativi presupposti. In primo luogo, il Collegio ha evidenziato come le contestazioni riguardino fatture, diffide e avvisi di pagamento del GSE: rispetto a tali atti appare quanto meno dubbia la diretta impugnabilità e la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimenti di natura privatistica o, comunque, di atti immediatamente esecutivi di un rapporto regolato dalla legge.
In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che, nonostante il ricorso collettivo e cumulativo proposto, i presupposti per la tutela cautelare non risultano puntualmente soggettivizzati con riferimento alla posizione di ciascuna delle società ricorrenti. La domanda cautelare è stata valutata in termini generici, senza dimostrare in modo specifico il pregiudizio grave e irreparabile in capo a ciascun singolo operatore.
Quanto all’asserita incidenza delle compensazioni sulla gestione finanziaria delle società, il TAR ha osservato che l’operatore del settore, chiamato ad agire secondo criteri di diligenza qualificata, era comunque tenuto ad approntare adeguate misure gestionali e organizzative. Il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il noto quadro normativo di riferimento rendevano l’esborso una conseguenza ragionevolmente prevedibile, sicché il relativo impatto non può costituire una circostanza tale da giustificare l’urgenza.
Infine, il Collegio ha precisato che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarà comunque possibile ove la decisione di merito dovesse essere favorevole ai ricorrenti, rendendo in ogni caso recessivo il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio.
Nota della Redazione
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